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Canone dell'UE / Rendicontazione della sostenibilità e dovuta diligenza

Far rapportare a 50.000 aziende la sostenibilità come rapportano la finanza: il CSRD

La Direttiva (UE) 2022/2464, la Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale, modifica quattro strumenti distinti per richiedere alle grandi imprese, alle PMI quotate e ai grandi gruppi non UE con operazioni nell'UE di divulgare informazioni sulla sostenibilità a doppia materialità standardizzate, preparate secondo gli standard europei obbligatori per la rendicontazione della sostenibilità, verificate da un fornitore di attestazioni indipendente e contrassegnate digitalmente per la leggibilità computazionale.

CELEX 32022L2464 · GU L 322, 16.12.2022, pag. 15 Entrata in vigore 5 gennaio 2023 Termine di recepimento 6 luglio 2024 Articoli 50 e 114 TFUE
Colleghi professionisti in ufficio che esaminano insieme una relazione stampata, rappresentando l'informativa della relazione sulla gestione al cuore del CSRD
Foto: Werner Pfennig via Pexels | Le informazioni sulla sostenibilità trovano ora posto in una sezione dedicata e controllata della relazione sulla gestione
50,000
imprese in ambito di applicazione
Così come originariamente progettato, pre-Omnibus, un aumento da circa 11.700 secondo la NFRD
6 luglio 2024
termine di recepimento
18 mesi dopo l'entrata in vigore (articolo 5, paragrafo 1)
12 ESRS
prima serie di standard di rendicontazione
Adottati il 31 luglio 2023 dal Regolamento delegato (UE) 2023/2772
4 onde
applicazione graduale dal 2024 al 2028
Le onde 2 e 3 rinviate di due anni dalla Direttiva stop-the-clock

Panoramica

Cosa fa la Direttiva, perché esiste e come è strutturata

Una Direttiva, quattro strumenti modificati

La Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022, il CSRD, modifica quattro strumenti distinti in un unico atto: la Direttiva 2013/34/UE (la Direttiva contabile), la Direttiva 2004/109/CE (la Direttiva trasparenza), la Direttiva 2006/43/CE (la Direttiva revisione legale), e il Regolamento (UE) n. 537/2014 (Revisione legale delle entità di interesse pubblico). Contiene 8 articoli e occupa 66 pagine della Gazzetta ufficiale (GU L 322, 16.12.2022, pag. 15-80).

La maggior parte della sostanza si trova nell'articolo 1, che inserisce i nuovi articoli 19a, 29a-29d e 40a-40d nella Direttiva contabile, e modifica l'articolo 34 sulla attestazione e l'articolo 49 sui poteri delegati.

Perché il CSRD sostituisce la NFRD

La Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD, Direttiva 2014/95/UE) copriva solo circa 11.700 grandi entità di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, lasciava volontario il quadro di rendicontazione e non imponeva alcun requisito di attestazione. Il risultato era informazioni sulla sostenibilità incoerenti, non comparabili e spesso non verificabili in tutta l'Unione.

Il CSRD espande la popolazione di rendicontazione circa cinque volte, obbliga a uno standard unico a livello dell'Unione, richiede attestazione indipendente e richiede che le informazioni siano contrassegnate digitalmente in modo che siano leggibili su scala computazionale.

Una Direttiva, non un Regolamento

Il CSRD non si applica direttamente. Ogni Stato membro doveva recepirla nel diritto nazionale entro il 6 luglio 2024, 18 mesi dopo l'entrata in vigore. Gli obblighi sostanziali di rendicontazione si applicano quindi impresa per impresa, onda per onda, secondo l'anno finanziario, non in base alla data del recepimento stesso.

Procedura e firma

La Direttiva è stata negoziata secondo la procedura legislativa ordinaria, fascicolo 2021/0104(COD). Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione il 10 novembre 2022 e il Consiglio ha preso la sua decisione il 28 novembre 2022. È stata firmata a Strasburgo il 14 dicembre 2022 da Roberta Metsola per il Parlamento europeo e Mikuláš Bek per il Consiglio, pubblicata in GU L 322 il 16 dicembre 2022, ed è entrata in vigore il 5 gennaio 2023, il ventesimo giorno dopo la pubblicazione.

Parte di un quadro più ampio per la finanza sostenibile

Il CSRD è il motore di rendicontazione di un'architettura più ampia dell'UE per la finanza sostenibile e la responsabilità aziendale. L'SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088) disciplina il modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari divulgano il loro approccio alla sostenibilità, il Regolamento sulla tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852) classifica quali attività economiche contano come sostenibili dal punto di vista ambientale, e la CSDDD (Direttiva (UE) 2024/1760) impone obblighi di dovuta diligenza in tutte le operazioni, le sussidiarie e i partner della catena del valore. Il CSRD è attualmente l'unico di questi quattro strumenti ad avere una propria analisi approfondita del canone Brubru; gli altri appariranno qui man mano che l'analisi di Brubru si estenderà.

Cosa copre il CSRD

I cinque elementi costitutivi dell'obbligo di rendicontazione

Materialità
Doppia materialità
Nuovo articolo 19a, paragrafo 1
Rendicontare sia il modo in cui l'impresa impatta i fattori di sostenibilità, sia il modo in cui i fattori di sostenibilità influiscono sullo sviluppo, le prestazioni e la posizione dell'impresa
Standard
ESRS obbligatorio
Nuovo articolo 29b
Un'unica serie di standard europei obbligatori per la rendicontazione della sostenibilità, adottati dalla Commissione sulla base dei pareri tecnici dell'EFRAG, sostituisce i quadri volontari
Ambito
Rendicontazione della catena del valore
Nuovo articolo 19a, paragrafi 2-3
L'informativa copre le operazioni proprie dell'impresa, i prodotti, i servizi, i rapporti commerciali e l'intera catena del valore, con un periodo di grazia di 3 anni
Verifica
Obbligo di attestazione
Articolo 34 modificato
La rendicontazione della sostenibilità deve disporre di un parere di attestazione, attestazione limitata dall'onda 1, con un percorso verso attestazione ragionevole
Formato
Contrassegno digitale (ESEF)
Nuovo articolo 29d
Le informazioni sulla sostenibilità sono preparate nel formato di rendicontazione elettronico unico e contrassegnate rispetto a una tassonomia digitale, rendendole leggibili su scala computazionale

Numeri principali

I dati chiave della Direttiva (UE) 2022/2464

50,000
imprese in ambito di applicazione, così come originariamente progettato
Considerando 3; pre-Omnibus
12 ESRS
standard nella prima serie delegata
Reg. del. (UE) 2023/2772
4 onde
applicazione graduale per tipo di impresa
Articolo 5
6/7/2024
termine di recepimento nazionale
Articolo 5, paragrafo 1
30/4/2029
Relazione di revisione della Commissione dovuta e ogni 3 anni dopo
Articolo 6
66 pagine
lunghezza della pubblicazione della Gazzetta ufficiale
GU L 322, pag. 15-80

Requisiti fondamentali, per argomento

Doppia materialità, ESRS, contrassegno digitale, attestazione, portata nei paesi terzi e sanzioni

Doppia materialità (nuovo articolo 19a)

Le informazioni sulla sostenibilità devono trovarsi in una sezione dedicata e identificabile della relazione sulla gestione e devono coprire entrambe le direzioni della materialità contemporaneamente: gli impatti dell'impresa sui fattori di sostenibilità (materialità dell'impatto) e il modo in cui i fattori di sostenibilità influiscono sullo sviluppo, le prestazioni e la posizione dell'impresa (materialità finanziaria). Nessuna prospettiva può sostituire l'altra; entrambe sono legalmente obbligatorie.

Le aree di contenuto obbligatorie abbracciano il modello di business e la strategia, incluso un piano di transizione compatibile con il riscaldamento di 1,5 °C e la neutralità climatica entro il 2050, con divulgazione dell'esposizione al carbone, al petrolio e al gas; obiettivi vincolanti nel tempo, inclusi gli obiettivi assoluti di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030 e il 2050; governance; politiche sulla sostenibilità; schemi di incentivi collegati alla sostenibilità; dovuta diligenza e impatti negativi principali in tutte le operazioni, i prodotti e la catena di approvvigionamento; rischi e dipendenze principali; e gli indicatori che supportano tutto quanto sopra. Le informazioni devono essere prospettiche e retrospettive, qualitative e quantitative e coprire orizzonti a breve, medio e lungo termine.

Rendicontazione consolidata (nuovo articolo 29a)

Le imprese madri di grandi gruppi devono preparare la rendicontazione della sostenibilità consolidata a livello di gruppo. Le sussidiarie incluse nella relazione consolidata di una società madre sono esonerate dalla rendicontazione individuale, subordinatamente a condizioni di pubblicità che si collegano alla relazione della società madre. Le grandi sussidiarie quotate non sono esenti, per ragioni di protezione degli investitori.

Standard europei per la rendicontazione della sostenibilità, ESRS (nuovo articolo 29b)

La Commissione adotta gli ESRS mediante atto delegato, sulla base dei pareri tecnici dell'EFRAG, il Gruppo consultivo europeo per l'informazione finanziaria. La prima serie di 12 ESRS generali è stata adottata il 31 luglio 2023 dal Regolamento delegato della Commissione (UE) 2023/2772: due standard trasversali (ESRS 1 requisiti generali, ESRS 2 informazioni generali), cinque standard ambientali (cambiamenti climatici, inquinamento, risorse idriche e marine, biodiversità ed ecosistemi, uso delle risorse ed economia circolare), quattro standard sociali (forza lavoro interna, lavoratori nella catena del valore, comunità colpite, consumatori e utenti finali) e uno standard di governance (condotta commerciale).

Gli ESRS specifici per settore, originariamente dovuti il 30 giugno 2024, sono stati rinviati al 30 giugno 2026 dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775. Uno standard volontario proporzionato per le PMI non quotate (VSME) e uno standard obbligatorio per le PMI quotate (LSME) sono obbligati dall'articolo 29c; l'EFRAG ha pubblicato il suo progetto VSME nel dicembre 2024.

Contrassegno digitale, ESEF (nuovo articolo 29d)

Le informazioni sulla sostenibilità devono essere preparate nel formato di rendicontazione elettronico unico secondo il Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/815, e contrassegnate rispetto a una tassonomia digitale che la Commissione adotta mediante atto delegato. L'obbligo di contrassegnamento si applica dagli anni finanziari che iniziano o successivamente al 1° gennaio 2026, un anno dopo l'obbligo di rendicontazione dell'onda 1 stesso.

Attestazione (articolo 34 modificato)

Le imprese di rendicontazione devono ottenere un parere di attestazione sulla loro rendicontazione della sostenibilità. L'attestazione limitata si applica dall'onda 1. La Commissione può adottare standard di attestazione limitata entro il 1° ottobre 2026 e standard di attestazione ragionevole entro il 1° ottobre 2028, entrambi mediante atto delegato. L'attestazione è svolta dal revisore legale per impostazione predefinita, o da un fornitore di servizi di attestazione indipendente accreditato secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008, dove uno Stato membro sceglie di aprire il mercato. Quando il revisore legale svolge l'attestazione, il limite delle spese per servizi non di revisione nel Regolamento (UE) n. 537/2014 esclude il lavoro di attestazione della sostenibilità.

Imprese di paesi terzi (nuovi articoli 40a-40d)

Un'impresa di un paese terzo con un fatturato netto nell'Unione superiore a 150 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due anni finanziari consecutivi, e almeno una sussidiaria dell'UE grande o quotata, o un ramo dell'UE con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro, deve pubblicare una relazione sulla sostenibilità riservata al territorio dell'UE attraverso tale sussidiaria o ramo. Gli standard di rendicontazione per queste imprese erano dovuti mediante atto delegato entro il 30 giugno 2024. Questo obbligo si applica dagli anni finanziari che iniziano o successivamente al 1° gennaio 2028, onda 4.

Sanzioni

Le modifiche all'articolo 51 della Direttiva contabile richiedono agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le infrazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono il CSRD. I regimi sanzionatori precisi e la severità con cui vengono applicati variano da Stato membro a Stato membro.

Il periodo di grazia per la catena del valore

La rendicontazione deve coprire l'intera catena del valore dell'impresa, non solo le sue operazioni, ma l'articolo 19a riconosce che le imprese non possono ottenere dati affidabili sulla catena del valore dal primo giorno. Un periodo di grazia di 3 anni consente a un'impresa di spiegare perché le informazioni sulla catena del valore non erano disponibili, piuttosto che rapportarle esplicitamente, mentre costruisce i processi di raccolta dei dati necessari dai suoi fornitori e partner commerciali.

Questo periodo di grazia è spesso confuso con i rinvii delle onde introdotti dalla Direttiva stop-the-clock. I due sono non correlati: il periodo di grazia della catena del valore corre dall'anno di rendicontazione iniziale dell'impresa, indipendentemente dall'onda in cui cade, mentre la Direttiva stop-the-clock sposta l'anno di rendicontazione stesso per le onde 2 e 3.

Onde di applicazione

Quattro onde, e due di esse rinviate di due anni dall'Omnibus stop-the-clock

Onda L'anno finanziario inizia Prima relazione dovuta Entità in ambito di applicazione Stato
Onda 1 Il 1° gennaio 2024 o successivamente 2025 Grandi entità di interesse pubblico (PIE) con più di 500 dipendenti, il gruppo già in rendicontazione secondo la NFRD Invariato
Onda 2 Il 1° gennaio 2027 o successivamente 2028 Tutte le altre grandi imprese che soddisfano 2 su 3 soglie: >25 milioni di euro di bilancio, >50 milioni di euro di fatturato netto, >250 dipendenti Rinviata di 2 anni dalla Dir. (UE) 2025/794 (originariamente esercizio finanziario 2025 / relazione 2026)
Onda 3 Il 1° gennaio 2028 o successivamente 2029 PMI quotate (ad eccezione dei micro), piccoli istituti di credito non complessi, imprese di assicurazione e riassicurazione cautelare, con una facoltativa rinuncia dello Stato membro fino all'esercizio 2028 Rinviata di 2 anni dalla Dir. (UE) 2025/794 (originariamente esercizio finanziario 2026 / relazione 2027)
Onda 4 Il 1° gennaio 2028 o successivamente 2029 Imprese di paesi terzi con fatturato dell'UE superiore a 150 milioni di euro, in rendicontazione tramite una sussidiaria o ramo dell'UE Invariato

Non confondere i due percorsi Omnibus

La Direttiva stop-the-clock (UE) 2025/794, adottata il 14 aprile 2025 e pubblicata come GU L, 2025/794, 16 aprile 2025, rinvia solo le date delle onde 2 e 3 mostrate sopra. L'onda 1, già in rendicontazione dal 2024, rimane invariata.

Una proposta separata Omnibus sostanziale ancora contestata (COM(2025) 81 e COM(2025) 82, presentata il 26 febbraio 2025) aumenterebbe la soglia dei dipendenti delle "grandi imprese" da 250 a 1.000, riducendo le aziende in ambito da circa 50.000 a circa 7.000 imprese, semplificherebbe gli ESRS, renderebbe gli ESRS specifici per settore volontari e limiterebbe i dati che le grandi imprese possono richiedere ai fornitori PMI. Questi cambiamenti non sono ancora legge e rimangono sotto la negoziazione dei co-legislatori a metà 2026.

CSRD rispetto a NFRD

Cosa è cambiato quando la Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale ha sostituito la Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria

Caratteristica CSRD, Direttiva (UE) 2022/2464 NFRD, Direttiva 2014/95/UE
Imprese in ambito di applicazione Circa 50.000, così come originariamente progettato: grandi imprese, PMI quotate e imprese di paesi terzi qualificanti Circa 11.700, solo grandi entità di interesse pubblico, con più di 500 dipendenti
Standard di rendicontazione ESRS obbligatorio, adottato dalla Commissione sulla base dei pareri tecnici dell'EFRAG Nessun quadro obbligatorio; le imprese potrebbero scegliere il loro, o nessuno
Materialità Doppia materialità codificata esplicitamente nel testo operativo (articolo 19a) Materialità menzionata ma non definita come un test duale e obbligatorio
Attestazione Obbligatoria, attestazione limitata dall'onda 1, con un percorso verso attestazione ragionevole Nessun obbligo di attestazione
Formato digitale Contrassegno digitale obbligatorio in ESEF dagli anni finanziari che iniziano il 1° gennaio 2026 Nessun obbligo di contrassegno digitale
Catena del valore Copertura esplicita della catena del valore, con un periodo di grazia di 3 anni per le informazioni non disponibili Nessun obbligo esplicito di rendicontazione della catena del valore

Cronologia legislativa

Procedura 2021/0104(COD), procedura legislativa ordinaria. Fascicolo chiuso: il CSRD è adottato, in vigore e in attuazione; l'Omnibus sostanziale è un fascicolo separato ancora aperto

2013
Direttiva 2013/34/UE, la Direttiva contabile, è lo strumento principale che il CSRD modifica.
2014
Direttiva 2014/95/UE, la Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD), inserisce la rendicontazione non finanziaria per le entità di interesse pubblico con più di 500 dipendenti. Il CSRD sostituisce i suoi articoli 19a e 29a.
2019
Regolamento (UE) 2019/2088, l'SFDR, introduce informative sulla sostenibilità per i partecipanti ai mercati finanziari.
2020
Regolamento (UE) 2020/852, il Regolamento sulla tassonomia, classifica quali attività economiche contano come sostenibili dal punto di vista ambientale.
21 aprile 2021
Proposta della Commissione COM(2021) 189 definitivo avvia il fascicolo CSRD.
10 novembre 2022
Posizione del Parlamento europeo adottata.
28 novembre 2022
Decisione del Consiglio conferma il testo concordato.
14 dicembre 2022
Firmato a Strasburgo da Roberta Metsola per il Parlamento europeo e Mikuláš Bek per il Consiglio.
5 gennaio 2023
Entrata in vigore, il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in GU.
31 luglio 2023
Regolamento delegato della Commissione (UE) 2023/2772 adotta la prima serie di 12 ESRS.
6 luglio 2024
Termine di recepimento per gli Stati membri. Molti lo hanno mancato; la Commissione ha avviato procedure di infrazione a partire dall'autunno 2024.
26 febbraio 2025
Proposta Omnibus I della Commissione, COM(2025) 81 e COM(2025) 82, presentata come parte del pacchetto di semplificazione della sostenibilità.
14 aprile 2025
Direttiva stop-the-clock (UE) 2025/794 rinvia le onde 2 e 3 di due anni; la negoziazione Omnibus sostanziale continua separatamente.
Atti dell'UE correlati referenziati in tutta questa Direttiva

Il CSRD non è autonomo. Oltre ai quattro strumenti che modifica direttamente, il testo operativo e i suoi atti delegati raggiungono un insieme più ampio del diritto dell'UE:

  • Regolamento (UE) 2021/1119, la Legge europea sul clima, fissa il benchmark di neutralità climatica 2050 rispetto al quale ogni piano di transizione obbligatorio è misurato
  • Direttiva (UE) 2024/1760, la CSDDD, è il fratello della condotta operativa: dove il CSRD richiede la divulgazione dei processi di dovuta diligenza, la CSDDD richiede la dovuta diligenza stessa
  • Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/815 fornisce il formato ESEF che l'obbligo di contrassegnamento digitale del CSRD ora estende anche alle informazioni sulla sostenibilità
  • Direttiva delegata (UE) 2023/2775 ha aumentato le soglie di dimensione della Direttiva contabile di circa il 25% per l'inflazione e ha rinviato gli ESRS specifici per settore al 2026
  • Direttiva 2004/109/CE e Direttiva 2006/43/CE, modificate direttamente dagli articoli 2 e 3 del CSRD, estendono gli obblighi di formato di rendicontazione e audit agli emittenti quotati e ai revisori legali rispettivamente

Come gli Stati membri lo hanno recepito

Una scadenza che è passata il 6 luglio 2024 e che diversi Stati membri non hanno rispettato

Il CSRD non è direttamente applicabile: ogni Stato membro ha dovuto scriverlo nel diritto nazionale entro il 6 luglio 2024. Quella scadenza è passata. Alcuni Stati membri, tra cui il Belgio, la Francia, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Spagna, l'Irlanda, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, la Polonia e la Repubblica Ceca, hanno notificato misure di recepimento nazionali, con ritardi variabili rispetto alla scadenza. Altri non avevano ancora notificato una misura di recepimento ben oltre il 2025, e la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro più Stati membri per ritardo nel recepimento durante il 2025 e fino al 2026. La mappa sottostante mostra tutti i 27 Stati membri; l'elenco autorevole e continuamente aggiornato delle misure di recepimento nazionale poiché vengono notificate è su EUR-Lex (Misure di attuazione nazionale).

Recepito (notificato alla Commissione) Pendente / scaduto rispetto alla scadenza del 6 luglio 2024

Fare clic su un marcatore dello Stato membro per il suo stato rispetto alla scadenza del 6 luglio 2024. Lo stato mostrato riflette il set di dati di Brubru controllato ad agosto 2026; non è un sostituto della pagina EUR-Lex dal vivo sulle misure di attuazione nazionali, che riporta la data di notifica esatta per ogni Stato membro che ha recepito.

Glossario

Termini cruciali come utilizzati nella Direttiva (UE) 2022/2464

CSRD
Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale, Direttiva (UE) 2022/2464: il regime obbligatorio di divulgazione della sostenibilità che sostituisce la NFRD.
NFRD
Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, Direttiva 2014/95/UE: il predecessore del quadro volontario che copre circa 11.700 grandi entità di interesse pubblico.
ESRS
Standard europei per la rendicontazione della sostenibilità: gli standard di divulgazione obbligatori che la Commissione adotta mediante atto delegato secondo il nuovo articolo 29b.
EFRAG
Gruppo consultivo europeo per l'informazione finanziaria: l'organo tecnico i cui pareri sottendono ogni insieme di ESRS che la Commissione adotta.
Doppia materialità
Il principio, codificato nel nuovo articolo 19a, paragrafo 1, secondo il quale la rendicontazione deve coprire sia la materialità dell'impatto che la materialità finanziaria contemporaneamente.
Materialità dell'impatto
Gli impatti effettivi e potenziali dell'impresa sulle persone e l'ambiente, una metà della prova della doppia materialità.
Materialità finanziaria
Il modo in cui i fattori di sostenibilità influiscono sullo sviluppo, le prestazioni e la posizione propria dell'impresa, l'altra metà della prova della doppia materialità.
PIE
Entità di interesse pubblico: società quotate, banche e assicuratori, la popolazione che già rapportava secondo la NFRD e forma l'onda 1 secondo il CSRD.
Catena del valore
Le operazioni proprie dell'impresa, i prodotti, i servizi, i rapporti commerciali e la catena di approvvigionamento, tutti nell'ambito dell'obbligo di rendicontazione secondo il nuovo articolo 19a.
ESEF
Formato elettronico unico europeo: il formato di rendicontazione digitale secondo il Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/815 che le informazioni sulla sostenibilità devono ora utilizzare.
XBRL
Linguaggio estensibile per la rendicontazione aziendale: la tecnologia di contrassegnatura leggibile computazionalmente che sottende ESEF, utilizzata per contrassegnare le informazioni sulla sostenibilità per il consumo digitale.
Attestazione limitata
Il parere di attestazione più leggero richiesto dall'onda 1 secondo l'articolo 34 modificato, in sospeso degli standard di attestazione limitata futuri della Commissione.
Attestazione ragionevole
Un parere di attestazione di maggiore fiducia che la Commissione può obbligare mediante atto delegato entro il 1° ottobre 2028, una volta stabiliti gli standard di attestazione limitata.
Onda 1
La prima coorte di rendicontazione, anni finanziari che iniziano o successivamente al 1° gennaio 2024: grandi PIE con più di 500 dipendenti, già in rendicontazione dal 2025.
Piano di transizione
Il piano divulgato dell'impresa per la resilienza climatica compatibile con il riscaldamento di 1,5 °C e la neutralità climatica entro il 2050, contenuto obbligatorio secondo il nuovo articolo 19a, paragrafo 2, lettera a).
Omnibus
Il pacchetto di semplificazione della sostenibilità 2025 della Commissione: una Direttiva stop-the-clock già adottata e una proposta separata ancora contestata per restringere l'ambito e le soglie del CSRD.

Fonti ufficiali

Fonti primarie per la Direttiva (UE) 2022/2464

EUR-Lex: atto di base

Testo completo della Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022, che modifica quattro strumenti riguardanti la rendicontazione della sostenibilità aziendale:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj/eng

Numero CELEX: 32022L2464 | Riferimento GU: GU L 322, 16.12.2022, pag. 15

Fascicolo della procedura OEIL

La storia legislativa completa della procedura 2021/0104(COD), tracciando ogni fase di lettura e trilogo:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2021/0104(COD)

Regolamento delegato (UE) 2023/2772: prima serie di ESRS

Il Regolamento delegato della Commissione che adotta i primi 12 standard europei per la rendicontazione della sostenibilità:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj/eng

Direttiva stop-the-clock (UE) 2025/794

La Direttiva che rinvia le onde 2 e 3 di due anni, parte del pacchetto di semplificazione della sostenibilità Omnibus I:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj/eng

Consiglio di rendicontazione della sostenibilità EFRAG

Programma di lavoro tecnico di EFRAG sull'interoperabilità dei ESRS, standard per le PMI e standard specifici per settore:

https://www.efrag.org/en/projects/sustainability-reporting-standards-interoperability

Pagina della Commissione sul CSRD

Pagina di panoramica della DG FISMA per la politica della rendicontazione della sostenibilità aziendale, la guida e il percorso di semplificazione Omnibus:

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en


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