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EU Canon / Economia circolare e Passaporti digitali di prodotto

Il Regolamento sui prodotti da costruzione: un passaporto digitale per tutto ciò che l'Europa costruisce

Il Regolamento (UE) 2024/3110 è il codice normativo revisionato dell'UE per il mercato interno dei prodotti da costruzione: porte, isolamenti, cemento, acciaio strutturale, rivestimenti e migliaia di altri articoli incorporati permanentemente in edifici e opere di ingegneria civile. Sostituisce il Regolamento sui prodotti da costruzione del 2011, reintroduce i requisiti vincolanti di prodotto eliminati dal 1989, introduce gradualmente un nuovo strato di prestazione ambientale e crea un passaporto digitale dedicato per i prodotti da costruzione secondo il Capitolo X.

CELEX 32024R3110 · OJ L, 2024/3110, 18.12.2024 Entrata in vigore il 7 gennaio 2025 Applicazione generale l'8 gennaio 2026 Art 114 TFEU
Edificio moderno in costruzione ad alta quota con una gru a torre contro un cielo limpido
Foto: SHOX ART via Pexels | Gli obblighi fondamentali dei Capitoli I-III, i doveri dei produttori, la marcatura CE, il passaporto digitale di prodotto si applicano a partire dall'8 gennaio 2026
96
articoli
Gli articoli 1-96 ricostruiscono le norme commerciali per ogni prodotto da costruzione immesso sul mercato dell'UE
15
capitoli
Dalle disposizioni generali alle procedure di emergenza per i prodotti rilevanti in situazioni di crisi
11
allegati
Elenchi di caratteristiche essenziali, famiglie di prodotti e sistemi di valutazione, verificare i dettagli rispetto a EUR-Lex
8 gen 2026
applicazione generale
La maggior parte del Regolamento del 2011 sui prodotti da costruzione, Regolamento (UE) n. 305/2011, è abrogato lo stesso giorno, Art 94, Art 96

Panoramica

Cos'è il CPR, perché esiste e come è strutturato

Un codice normativo del mercato interno, non un insieme di codici di costruzione

Il Regolamento sui prodotti da costruzione è la legge quadro dell'UE per il mercato interno dei prodotti da costruzione, porte, isolamenti, cemento, acciaio strutturale, rivestimenti, kit prefabbricati e migliaia di altri articoli incorporati permanentemente in edifici e opere di ingegneria civile. Adottato il 27 novembre 2024, persegue tre obiettivi collegati (Articolo 1): norme armonizzate per esprimere la sicurezza e le prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione rispetto alle "caratteristiche essenziali", inclusa la valutazione del ciclo di vita; nuovi requisiti di prodotto ambientali, funzionali e di sicurezza; e libera circolazione dei prodotti conformi nel mercato unico.

Le opere di costruzione stesse rimangono una competenza nazionale: il CPR stabilisce le norme per i prodotti utilizzati in esse, non per gli edifici o le infrastrutture che gli Stati membri scelgono di costruire.

Sostituzione del Regolamento del 2011

Il Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 305/2011, successore della Direttiva sui prodotti da costruzione del 1989, a seguito di una valutazione della Commissione del 2019 che ha rilevato il CPR del 2011 carente sulla velocità della standardizzazione, la coerenza della vigilanza del mercato e la chiarezza normativa (considerando 3). La Commissione ha proposto COM(2022) 144 il 30 marzo 2022, OEIL 2022/0094(COD), parte dello stesso pacchetto normativo sui prodotti sostenibili della Decisione per la progettazione ecocompatibile (ESPR). Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione il 10 aprile 2024, il Consiglio ha preso la sua decisione il 5 novembre 2024, e il Regolamento è stato firmato a Strasburgo il 27 novembre 2024.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 18 dicembre 2024, come OJ L, 2024/3110 (77 pagine), ed è entrato in vigore il 7 gennaio 2025, venti giorni dopo la pubblicazione, ma solo per un insieme di disposizioni anticipate. Gli obblighi rimanenti, inclusi gli obblighi fondamentali dei Capitoli I-III a carico degli operatori economici, si applicano dall'8 gennaio 2026, introducendo ulteriormente, famiglia di prodotti per famiglia di prodotti, man mano che ogni specifica tecnica armonizzata diventa obbligatoria.

Complemento della Decisione per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili

Il considerando 32 e l'Articolo 12(2) rendono il CPR il corrispettivo settoriale esplicito della Decisione orizzontale per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (UE) 2024/1781 (ESPR). I prodotti da costruzione sono, con eccezioni minori denominate come riscaldatori, caldaie, pompe di calore e prodotti fotovoltaici, che rientrano principalmente nell'ESPR, regolati secondo il CPR piuttosto che secondo il quadro orizzontale. Dove i due Regolamenti entrano in conflitto, il CPR prevale.

Uno dei 13 atti nell'architettura del Passaporto digitale di prodotto dell'UE

A differenza del Regolamento del 2011, che affrontava solo la dichiarazione di prestazione, il CPR del 2024 reintroduce i requisiti vincolanti di prodotto non visti dal 1989, crea un passaporto digitale dedicato per i prodotti da costruzione, stabilisce un regime di procedure semplificate dettagliato per le PMI e le microimprese, e riscrive gli obblighi dei produttori, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica e marketplace online per allinearsi al modello normativo più recente dell'UE, Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, il "Nuovo Quadro Normativo". Il Capitolo X (Articoli 75-80) crea il passaporto digitale per i prodotti da costruzione, costruito per essere interoperabile con il sistema del passaporto dell'ESPR e registrato nello stesso registro dei DPP gestito dalla Commissione, rendendo il CPR uno dei 13 atti nell'architettura legale del Passaporto digitale di prodotto dell'UE di Brubru.

Cosa copre il CPR

I cinque elementi costitutivi del Regolamento (UE) 2024/3110

Codice normativo
Un codice revisionato
Sostituisce il CPR del 2011
Mantiene l'architettura di dichiarazione di prestazione ma reintroduce i requisiti vincolanti di prodotto ultimi visti secondo la Direttiva del 1989
Conformità
Dichiarare e contrassegnare
Capitolo II, Articoli 13-19
La dichiarazione di prestazione e di conformità e la marcatura CE, i due pilastri della prova di conformità prima di immettere un prodotto sul mercato
Ambiente
Prodotti da costruzione verdi
Art 15(2)-(3), Allegato II
Caratteristiche essenziali ambientali predeterminate, una novità per il CPR, introdotte gradualmente dal 2026 al 2032
Passaporto
Il passaporto digitale per i prodotti da costruzione
Capitolo X, Articoli 75-80
Un passaporto digitale dedicato per i prodotti da costruzione, interoperabile con il passaporto ESPR e la Modellazione informativa dei fabbricati
Catena di approvvigionamento
Doveri lungo la catena
Capitolo III, Articoli 20-30
Obblighi differenziati per produttori, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati e marketplace online

Numeri principali

Le cifre chiave del Regolamento (UE) 2024/3110

10 anni
gli operatori economici devono conservare documenti e informazioni a disposizione delle autorità, dopo la fornitura
Art 20(4)
3 giorni lavorativi
scadenza per un produttore di notificare gli operatori a valle e le autorità una volta che si scopre che un prodotto presenta un rischio
Art 22(12)
10 anni
periodo minimo per il quale un produttore deve mantenere disponibili pezzi di ricambio specificati, se un atto delegato lo richiede
Art 22(8)
6 / 18 mesi
dall'atto delegato di base a quando (a) il sistema DPP per i prodotti da costruzione è operativo e (b) l'obbligo del passaporto DPP del produttore si applica
Art 80(1)
25 / 10 anni
accessibilità totale del sistema DPP per i prodotti da costruzione dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un tipo, di cui l'operatore economico deve mantenerlo disponibile per almeno questo tempo
Art 75(2)(i)
8 gen 2027
data da cui si applicano le disposizioni sulle sanzioni, un anno dopo l'applicazione generale
Art 92, Art 96

Mappa dei capitoli

96 articoli su 15 capitoli

CapitoloTitoloArticoli
IDisposizioni generali1-12
IIProcedura, dichiarazioni e marcature13-19
IIIOperatori economici20-30
IVDocumenti europei di valutazione31-37
VOrganismi di valutazione tecnica38-41
VIAutorità di notificazione e organismi notificati42-58
VIIProcedure semplificate59-62
VIIIVigilanza del mercato e procedure di salvaguardia63-70
IXInformazione e cooperazione amministrativa71-74
XPassaporto digitale di prodotto75-80
XICooperazione internazionale81
XIIIncentivi e appalti pubblici82-83
XIIIStato normativo dei prodotti84
XIVProcedure di emergenza85-88
XVDisposizioni finali89-96

Disposizioni generali (Capitolo I, Articoli 1-12)

Ambito di applicazione, 64 termini definiti e il sistema di standardizzazione dietro le specifiche tecniche armonizzate

Ambito di applicazione e definizioni (Articoli 2-3)

L'Articolo 2 applica il Regolamento ai prodotti da costruzione, inclusi i prodotti usati, le parti critiche e i materiali che un produttore volontariamente sottopone. Esclude ascensori e scale mobili (Direttiva 2014/33/UE) e aspetti della qualità dell'acqua potabile (Direttiva (UE) 2020/2184). L'Articolo 3 stabilisce 64 termini definiti, incluso prodotto da costruzione, immissione sul mercato rispetto alla messa a disposizione sul mercato, caratteristiche essenziali, requisito di prodotto, parte critica, kit, prodotti usati e rigenerati, e specifiche tecniche armonizzate.

Il sistema di standardizzazione (Articoli 4-11)

L'Articolo 4 stabilisce il Gruppo di esperti dell'Acquis del CPR, che supporta un piano di lavoro triennale continuo per le specifiche tecniche armonizzate, con il primo piano dovuto entro l'8 gennaio 2026. La via principale è norme armonizzate sulle prestazioni (Articolo 5): la Commissione richiede agli organismi di standardizzazione europei di elaborare norme, poi rende conformi le norme obbligatorie mediante un atto di esecuzione.

L'Articolo 6 fornisce un meccanismo di fallback: dove una richiesta di standardizzazione è rifiutata, una norma non è consegnata entro tre anni, o una norma consegnata non è conforme, e non esiste una norma obbligatoria da cinque anni, la Commissione può stabilire le caratteristiche essenziali direttamente, bypassando la standardizzazione. L'Articolo 7 consente alla Commissione di adottare atti delegati che stabiliscono i requisiti vincolanti di prodotto una volta che una famiglia di prodotti è coperta da una norma o da un atto secondo l'Articolo 6. L'Articolo 11 definisce la conseguente zona armonizzata: al suo interno, gli Stati membri non possono imporre ulteriori requisiti nazionali, sebbene mantengano piena competenza sul design e le dimensioni delle opere di costruzione stesse.

Dichiarazione e marcatura CE (Capitolo II, Articoli 13-19)

La dichiarazione di prestazione e di conformità, le sue esenzioni e le norme sulla marcatura CE

La dichiarazione di prestazione e di conformità, DoPC (Articoli 13, 15-16)

L'Articolo 13 richiede a un produttore di compilare una DoPC prima dell'immissione sul mercato di qualsiasi prodotto coperto da una specifica tecnica armonizzata, seguendo il sistema applicabile di valutazione e verifica allegato IX. Compilandola, il produttore assume responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per le prestazioni dichiarate. La DoPC utilizza il modello nell'Allegato V, dichiara le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali, conferma il rispetto dei requisiti applicabili di prodotto, e deve coprire le caratteristiche di sostenibilità ambientale dell'Allegato II secondo il calendario di fase previsto dall'Articolo 15(3). Può essere fornita elettronicamente o su un sito web, a condizione che il contenuto sia non modificabile, leggibile all'uomo e alla macchina, libero accesso e collegato al prodotto tramite il suo codice di identificazione univoco.

Esenzioni (Art 14)

I prodotti fabbricati individualmente o su misura installati in un'unica opera di costruzione identificata sotto supervisione nazionale, e i prodotti fabbricati esclusivamente per la ristrutturazione di conservazione del patrimonio in un processo non in serie, non richiedono una DoPC. I produttori che soddisfano questi criteri possono invece optare per la procedura semplificata secondo l'Articolo 61.

La marcatura CE (Articoli 17-19)

La marcatura CE è l'unica marcatura consentita per attestare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali e la conformità al Regolamento; può essere apposta solo dove esiste una DoPC, e deve essere apposta anche alle parti critiche. L'Articolo 18 stabilisce il suo contenuto richiesto: le ultime due cifre dell'anno di apposizione, il nome e l'indirizzo del produttore, il codice di identificazione univoco del tipo di prodotto, il codice di dichiarazione della DoPC, il numero di identificazione dell'organismo notificato ove applicabile, e, dove un passaporto digitale di prodotto è disponibile, un supporto dati di connessione. Altre marcature, inclusi i marchi di qualità ambientale riconosciuti ISO 14024 Tipo I, possono essere appose solo se non compromettono la visibilità della marcatura CE o non implicano un metodo di valutazione alternativo.

Operatori economici (Capitolo III, Articoli 20-30)

Obblighi differenziati per ogni attore della catena di fornitura dei prodotti da costruzione

Tutti gli operatori economici (Art 20)

Ogni operatore economico deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità continua, identificare i fornitori a monte e i destinatari a valle su richiesta, conservare documenti e informazioni per 10 anni dopo la fornitura, fornire canali di comunicazione ai consumatori per incidenti o eventi, e informare immediatamente le autorità competenti se un prodotto non conforme presenta un rischio per la salute, la sicurezza o l'ambiente.

Produttori (Articoli 21-22)

I produttori determinano il tipo di prodotto, valutano le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali e ai requisiti di prodotto, compilano la documentazione tecnica e la DoPC, appongono la marcatura CE, mantengono il controllo della produzione in fabbrica, forniscono istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta, mettono a disposizione il passaporto digitale di prodotto secondo il calendario dell'Articolo 80, assicurano che i pezzi di ricambio specificati rimangono disponibili per 10 anni dove richiesto, e, dove un prodotto presenta un rischio, notificano gli operatori a valle e le autorità entro tre giorni lavorativi, ritirandosi e richiamando a proprie spese se il rischio è grave. Una persona che stampa in 3D e immette un prodotto sul mercato assume tutti gli obblighi del produttore.

Importatori, distributori, rappresentanti autorizzati (Articoli 23-26)

I rappresentanti autorizzati agiscono solo all'interno di un mandato scritto, mantengono la DoPC e la documentazione tecnica disponibili, e verificano a livello documentale che la marcatura CE e l'etichettatura siano in ordine. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi, verificano la documentazione tecnica, la marcatura CE e la disponibilità della DoPC prima di farlo, e aggiungono i propri dati di contatto. I distributori verificano la marcatura CE, l'etichettatura e la DoPC prima di rendere disponibile un prodotto, e adottano misure correttive in caso di sospetta non conformità di un prodotto. Un importatore o un distributore diventa soggetto agli obblighi completi del produttore se immette un prodotto a suo nome, lo modifica materialmente, o ne cambia l'uso dichiarato, e ciò si estende automaticamente a chiunque immetta sul mercato un prodotto usato o rigenerato.

Fornitori di logistica e marketplace online (Articoli 27-29)

Per la prima volta secondo il CPR, i fornitori di servizi di logistica devono assicurare che la marcatura CE, la DoPC e le informazioni sul prodotto accompagnino il prodotto, e che le condizioni di magazzinaggio e spedizione non compromettano la conformità. I marketplace online devono progettare la loro interfaccia in modo che gli operatori possano soddisfare gli obblighi di divulgazione della Legge sui servizi digitali, mantenere un unico punto di contatto per le autorità nazionali, e agire su ordini per rimuovere i listini non conformi. Un'offerta è ritenuta rivolta ai clienti dell'UE, e quindi "messa a disposizione sul mercato", se utilizza la valuta di uno Stato membro, un dominio di riferimento dell'UE, o spedisce in uno Stato membro, a meno che l'operatore non escluda esplicitamente il mercato dell'UE (Art 29).

Infrastruttura di valutazione (Capitoli IV-VII, Articoli 31-62)

Documenti europei di valutazione, organismi di valutazione tecnica, organismi notificati e procedure semplificate per le PMI

Documenti europei di valutazione e organismi di valutazione tecnica (Capitoli IV-V, Articoli 31-41)

Per i prodotti non, o non ancora, coperti da norme armonizzate, un documento europeo di valutazione (EAD), sviluppato da un organismo di valutazione tecnica (TAB), fornisce il riferimento per una singola valutazione tecnica europea (ETA), una via alternativa alla marcatura CE. I TAB sono designati, monitorati e coordinati dall'autorità di designazione del loro Stato membro.

Autorità di notificazione e organismi notificati (Capitolo VI, Articoli 42-58)

Il Capitolo VI, il più lungo del CPR, stabilisce la notificazione, i requisiti per le autorità di notificazione e gli organismi notificati, le norme di subappalto, la procedura di domanda e notificazione, e gli obblighi operativi e di informazione, insieme al coordinamento tra gli organismi notificati su tutta l'Unione.

Procedure semplificate per PMI e microimprese (Capitolo VII, Articoli 59-62)

Il Capitolo VII consolida la flessibilità orientata alle PMI del CPR, rispondendo al rilevamento del considerando 79 secondo cui le disposizioni di semplificazione del CPR del 2011 "rimasero spesso incomprese o non utilizzate". Qualsiasi produttore può sostituire le prove di tipo o il calcolo con una dichiarazione di documentazione tecnica in casi definiti (Art 59); una microimpresa può sostituire le prove di tipo secondo il Sistema di valutazione 3 con dati equivalenti (Art 60); i produttori di prodotti non in serie su misura possono sostituire i dati equivalenti per la valutazione completa (Art 61); e un organismo notificato può riconoscere la valutazione di un altro organismo notificato dello stesso operatore o fornitore condiviso, un meccanismo che copre anche i test duplicati evitati secondo l'ESPR (Art 62).

Vigilanza del mercato e cooperazione (Capitoli VIII-IX, Articoli 63-74)

Un portale reclami della Commissione, applicazione nazionale, recupero dei costi e coordinamento transfrontaliero

Portale reclami e applicazione nazionale (Articoli 63-67)

L'Articolo 63 crea un portale reclami gestito dalla Commissione che consente a qualsiasi persona di segnalare la sospetta non conformità. Ogni Stato membro designa almeno un'autorità competente di vigilanza del mercato e un unico punto di contatto (Art 64). Dove la non conformità è confermata, l'autorità richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un periodo ragionevole (Art 65); una misura restrittiva nazionale è ritenuta giustificata se nessuna obiezione è sollevata entro due mesi. Dove uno Stato membro o la Commissione si oppone, la procedura di salvaguardia dell'Unione prosegue su ulteriori cicli di consultazione e adozione di due mesi (Art 66), e anche un prodotto conforme può essere richiesto di essere adeguato o ritirato se presenta un rischio per la salute, la sicurezza o l'ambiente (Art 67).

Coordinamento, recupero dei costi e benchmarking (Articoli 68-70)

Il gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) organizza progetti di vigilanza congiunti, formazione comune e linee guida di applicazione (Art 68). Le autorità di vigilanza del mercato possono recuperare i costi giustificati dell'ispezione dei documenti e dei test fisici dagli operatori non conformi (Art 69). Ogni quattro anni, la Commissione pubblica una relazione sui controlli effettuati, sui livelli di non conformità e sulle sanzioni imposte, con la prima dovuta entro il 9 gennaio 2030 (Art 70), una risposta al rilevamento della valutazione 2019 secondo cui la qualità della vigilanza del mercato variava ampiamente tra gli Stati membri.

Informazione e cooperazione amministrativa (Capitolo IX, Articoli 71-74)

Il Capitolo IX stabilisce il sistema di informazione e comunicazione a supporto del processo decisionale armonizzato tra gli Stati membri, la rete di punti di contatto nazionali per i prodotti da costruzione, gli obblighi di formazione e i ruoli di implementazione condivisi tra gli Stati membri.

Il passaporto digitale per i prodotti da costruzione (Capitolo X, Articoli 75-80)

L'elemento più strutturalmente nuovo del CPR, completamente assente dal CPR del 2011

Configurazione del sistema e dei suoi contenuti (Articoli 75-76)

L'Articolo 75 richiede alla Commissione di adottare un atto delegato che configurasse un sistema dedicato di passaporto digitale per i prodotti da costruzione, costruito per essere compatibile e interoperabile con il passaporto digitale dell'ESPR (Regolamento (UE) 2024/1781) senza compromettere l'interoperabilità con la Modellazione informativa dei fabbricati (BIM). L'Articolo 76 stabilisce il suo contenuto: la DoPC e la sua documentazione REACH accompagnatoria, le informazioni generali sul prodotto e le istruzioni di sicurezza, la documentazione tecnica, l'etichetta di sostenibilità ambientale, gli identificatori univoci, e i supporti dati delle parti critiche che stesse portano un passaporto. Deve essere collegato a un supporto dati, libero accesso per gli operatori economici, i clienti, gli utenti e le autorità, con livelli di accesso differenziati.

Requisiti tecnici e timeline (Articoli 78, 80)

L'Articolo 78 stabilisce i requisiti tecnici essenziali: piena interoperabilità tra i passaporti, accesso libero e facile secondo i diritti di accesso, protezione dei segreti commerciali e dei dati personali, nessun dato personale di utenti finali senza consenso GDPR esplicito, autenticazione e sicurezza dei dati, e disponibilità continua, inclusa via un sistema di back-up, anche dopo l'insolvenza dell'operatore creatore.

Secondo l'Articolo 80, il sistema deve essere completamente operativo sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato dell'Articolo 75(1), e il dovere del produttore di mettere a disposizione un passaporto si applica da diciotto mesi dopo lo stesso atto, con uso volontario consentito nel frattempo. Il sistema deve rimanere accessibile per 25 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un tipo dato, con l'operatore economico obbligato a mantenere il passaporto disponibile per almeno 10 anni di tale periodo. A questa lettura, l'atto delegato dell'Articolo 75(1) non era ancora stato adottato, quindi questi cronometri non erano iniziati, trattare qualsiasi data di calendario specifica per l'uso obbligatorio del DPP per i prodotti da costruzione come indicativa in sospeso di tale atto.

Sostenibilità ambientale (Articoli 7, 15, 22, 83, Allegato II)

Un nuovo strato che non esisteva secondo il CPR del 2011, legato al Green Deal europeo e al Piano d'azione per l'economia circolare

Caratteristiche essenziali ambientali predeterminate (Art 15(2)-(3), Allegato II)

I produttori devono calcolare le caratteristiche essenziali ambientali obbligatorie basate sul ciclo di vita utilizzando un software libero pubblicato dalla Commissione, basato sulla metodologia dello standard europeo EN 15804, e dichiararle nella DoPC. L'Articolo 15(3) introduce l'obbligo su tre date: i punti dell'Allegato II (a)-(d) da 8 gennaio 2026, i punti (e)-(m) da 9 gennaio 2030, e i punti (n)-(s) da 9 gennaio 2032. Le caratteristiche precise dietro ogni lettera sono contenuto solo dell'allegato, verificare rispetto al vigente Allegato II consolidato prima di denominare caratteristiche specifiche legate a una data di introduzione specifica.

Requisiti vincolanti di prodotto (Art 7, Allegato III)

Una volta che un atto delegato è adottato per una famiglia di prodotti, i prodotti devono soddisfare i requisiti vincolanti di funzionalità, sicurezza e protezione ambientale prima di essere immessi sul mercato, non semplicemente dichiarare le prestazioni, invertendo il modello del CPR del 2011 di "dichiarare e lasciare al mercato decidere".

Circolarità, riutilizzo e pezzi di ricambio (Art 22(8))

La Commissione può richiedere ai produttori di mantenere disponibili pezzi di ricambio specificati, a un prezzo ragionevole e non discriminatorio, entro un periodo di consegna ragionevolmente breve, per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di quel tipo. Le specifiche tecniche armonizzate dedicate possono estendersi ai prodotti usati e rigenerati, e i prodotti rigenerati beneficiano di un calcolo dell'impatto ambientale che inizia solo dalla disinstallazione dell'ultimo prodotto, non dall'estrazione del materiale grezzo originale.

Appalti pubblici verdi (Art 83)

La Commissione deve adottare atti delegati fissando i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i contratti pubblici secondo le Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, utilizzabili come specifiche tecniche, criteri di selezione, clausole di prestazione del contratto o criteri di aggiudicazione, con il primo impatto valutazione dovuta per lanciare entro il 31 dicembre 2026. Gli appalti pubblici dell'UE rappresentano circa il 14% del PIL dell'Unione, sottolineando la leva dal lato della domanda che ciò crea (considerando 98).

Disposizioni finali e abrogazione (Capitoli XI-XV, Articoli 81-96)

Cooperazione internazionale, incentivi, procedure di emergenza e abrogazione graduale del CPR del 2011

Cooperazione internazionale, incentivi e procedure di emergenza (Capitoli XI-XIV, Articoli 81-88)

L'Articolo 81 copre la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Capitolo XII consente agli Stati membri di incentivare i prodotti ad alte prestazioni e richiede i requisiti minimi di sostenibilità ambientale negli appalti pubblici verdi (Art 83). Il Capitolo XIII dà alla Commissione il potere di determinare, mediante atto di esecuzione, se un articolo è un "prodotto" secondo il Regolamento (Art 84). Il Capitolo XIV dà priorità alla valutazione, verifica e vigilanza del mercato per i prodotti da costruzione rilevanti in una crisi di emergenza del mercato interno (Artt 85-88).

Poteri delegati e di esecuzione (Articoli 89-90)

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per cinque anni dal 7 gennaio 2025, tacitamente rinnovabile a meno che il Parlamento o il Consiglio si oppongano almeno tre mesi prima della scadenza. La Commissione è assistita dal Comitato sui prodotti da costruzione; la maggior parte degli atti di esecuzione seguono il procedimento consultivo, mentre il meccanismo di standardizzazione fallback, le specifiche comuni e le determinazioni dello stato normativo seguono il procedimento di esame, con i casi urgenti che attivano gli atti immediatamente applicabili.

Sanzioni, valutazione ed entrata in vigore (Articoli 92-93, 96)

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, notificate alla Commissione entro 8 dicembre 2026, applicabili da 8 gennaio 2027. Il Regolamento è entrato in vigore il 7 gennaio 2025 per un insieme di disposizioni anticipate, con il resto applicabile dall'8 gennaio 2026 (Art 96).

L'abrogazione graduale del CPR del 2011 (Articoli 94-95)

L'Articolo 94 abroga il Regolamento (UE) n. 305/2011 con effetto dal 8 gennaio 2026, ad eccezione di un sottoinsieme definito dei suoi Articoli e degli Allegati III e V, che rimangono in vigore fino al 8 gennaio 2040. L'Articolo 95 colma il transizione: i punti di contatto dei prodotti, i TAB e gli organismi notificati designati secondo il vecchio CPR sono ritenuti designati secondo il nuovo ma devono essere rivalutati entro 8 gennaio 2030; i documenti europei di valutazione del vecchio CPR rimangono validi fino al 9 gennaio 2031, con l'immissione sul mercato secondo le ETA risultanti che si chiude il 9 gennaio 2036; e gli obblighi dei Capitoli I-III si introducono per famiglia di prodotti, un anno dopo il relativo atto di esecuzione, a meno che non sia specificata una data successiva.

Definizioni chiave (Art 3)

L'Articolo 3 contiene 64 termini definiti. I concetti fondamentali che guidano il resto del Regolamento:

CPR 2024 rispetto al CPR del 2011

Regolamento (UE) 2024/3110 rispetto a Regolamento (UE) n. 305/2011, il Regolamento che abroga

Caratteristica CPR 2024 (Reg (UE) 2024/3110) CPR 2011 (Reg (UE) n. 305/2011)
Requisiti di prodotto Reintroduce requisiti vincolanti di funzionalità, sicurezza e ambiente tramite atto delegato, Art 7 Solo dichiarazione di prestazione, nessun requisito vincolante di prodotto dal 1989 eliminato
Strato ambientale Caratteristiche essenziali ambientali obbligatorie predeterminate, introdotte 2026/2030/2032, Allegato II Nessuna caratteristica essenziale ambientale
Passaporto digitale di prodotto Capitolo X, Articoli 75-80, crea un passaporto digitale dedicato per i prodotti da costruzione Non esisteva equivalente
Ritardo della standardizzazione L'Articolo 6 del meccanismo fallback consente alla Commissione di stabilire le caratteristiche essenziali direttamente dove gli standard non arrivano Nessun meccanismo fallback equivalente, la standardizzazione potrebbe bloccarsi indefinitamente
E-commerce e logistica Obblighi espliciti per i fornitori di servizi di logistica e i marketplace online, Articoli 27-29 Non affrontato
Semplificazione PMI Il Capitolo VII codifica il testing sostitutivo, il regime delle microimprese, i prodotti su misura e il riconoscimento reciproco Disposizioni equivalenti esistevano ma erano, secondo il considerando 79, "spesso incomprese o non utilizzate"
Vigilanza del mercato Portale reclami della Commissione, recupero dei costi, benchmarking quadriennale, Articoli 63, 69-70 La qualità della vigilanza del mercato variava ampiamente tra gli Stati membri, nessun portale reclami
Abrogazione e transizione Abrogazione graduale del CPR del 2011 fino all'8 gennaio 2040, Art 94 Ha abrogato la Direttiva del 1989 direttamente all'entrata in vigore

Stessa architettura, un codice più pesante

Il CPR 2024 mantiene l'architettura centrale del Regolamento 2011, la dichiarazione di prestazione, la marcatura CE, le norme armonizzate, gli organismi notificati, ma aggiunge gli elementi che un decennio di esperienza di implementazione e il Green Deal europeo hanno reso inevitabili: requisiti vincolanti di prodotto, uno strato di prestazione ambientale, un passaporto digitale di prodotto e un regime di e-commerce e vigilanza del mercato più forte.

Lineage normativo e famiglia

Dalla Direttiva sui prodotti da costruzione del 1989 ai fratelli dell'economia circolare del CPR

1989
Direttiva del Consiglio 89/106/CEE, la Direttiva originale sui prodotti da costruzione.
9 marzo 2011
Regolamento (UE) n. 305/2011 adottato, abrogando la CPD e introducendo il modello di dichiarazione di prestazione.
2019
Valutazione della Commissione rileva che il CPR del 2011 ha prestazioni insufficienti sulla velocità della standardizzazione e la coerenza della vigilanza del mercato.
Dicembre 2019
Green Deal europeo la comunicazione stabilisce la strategia di sostenibilità globale sottesa alla revisione del CPR.
10 marzo 2020
Piano d'azione per l'economia circolare annuncia l'intenzione di revisionare il CPR.
10 marzo 2021
Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del CPR del 2011 richiede una revisione incentrata sulla sostenibilità.
30 marzo 2022
Proposta della Commissione COM(2022) 144, OEIL 2022/0094(COD), parte dello stesso pacchetto normativo sui prodotti sostenibili della proposta ESPR.
10 aprile 2024 / 5 novembre 2024
Posizione del Parlamento europeo / decisione del Consiglio.
27 novembre 2024
CPR (revisione 2024) firmato a Strasburgo.
13 giugno 2024
ESPR, Regolamento (UE) 2024/1781, adottato, il quadro fratello dell'economia circolare e del Passaporto digitale di prodotto con il quale il CPR è elaborato per essere compatibile e subordinato a per i gruppi di prodotti denominati.
11 aprile 2024
Legge sulle materie prime critiche, Regolamento (UE) 2024/1252, adottato, il cui quadro di contenuto riciclato e provenienza è un input a monte alle dichiarazioni di sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

Glossario

Termini fondamentali come usati nel Regolamento (UE) 2024/3110

Prodotto da costruzione
Qualsiasi articolo fisico formato o amorfo, inclusi i prodotti stampati in 3D, o un kit, immesso sul mercato per l'incorporazione permanente in opere di costruzione (Art 3(1)).
Specifica tecnica armonizzata
Il termine ombrello per le norme armonizzate sulle prestazioni, gli atti di esecuzione fallback e i correlati atti delegati che insieme fissano le caratteristiche essenziali e il metodo di valutazione di una famiglia di prodotti (Art 3(42)).
Dichiarazione di prestazione e di conformità (DoPC)
La dichiarazione obbligatoria del produttore sulle prestazioni di un prodotto rispetto alle sue caratteristiche essenziali e la sua conformità ai requisiti di prodotto applicabili, compilata prima dell'immissione del prodotto sul mercato (Art 13, Art 15, Allegato V).
Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni
Uno dei sistemi numerati dell'Allegato IX che fissa quale combinazione di auto-valutazione del produttore e compiti di terze parti dell'organismo notificato si applica a una data caratteristica essenziale o requisito di prodotto (Art 10).
Caratteristiche essenziali
Le caratteristiche di un prodotto relative ai requisiti di base dell'Allegato I per le opere di costruzione, più le caratteristiche essenziali ambientali predeterminate dell'Allegato II (Art 3(7)).
Documento europeo di valutazione (EAD)
Il documento di riferimento sviluppato da un organismo di valutazione tecnica che fornisce la via alla marcatura CE al di fuori delle norme armonizzate; la valutazione tecnica europea (ETA) è la valutazione individuale rilasciata contro di esso (Art 3(18)-(19), Capitolo IV).
Organismo di valutazione tecnica (TAB)
Un organismo designato da uno Stato membro per rilasciare valutazioni tecniche europee sulla base dei documenti europei di valutazione (Art 3(57), Capitolo V).
Organismo notificato
Un organismo di valutazione della conformità autorizzato e notificato per svolgere compiti di valutazione, verifica e convalida di terze parti secondo il Regolamento (Art 3(55), Capitolo VI).
Passaporto digitale di prodotto
Il record digitale a livello di prodotto, accessibile tramite un supporto dati, bundle la DoPC, le informazioni sul prodotto, la documentazione tecnica e l'etichettatura per un prodotto da costruzione, ospitato nel sistema configurato secondo l'Articolo 75 (Articoli 75-76).
Requisiti ambientali predeterminati
Le caratteristiche essenziali ambientali basate sul ciclo di vita obbligatorie nell'Allegato II, calcolate con un software libero della Commissione e introdotte gradualmente dal 2026 al 2032 (Art 15(3)).
Requisiti di base per le opere di costruzione
Le categorie dell'Allegato I, sicurezza antincendio, resistenza meccanica, igiene, salute e ambiente, accessibilità, risparmio energetico e conservazione del calore, uso sostenibile delle risorse naturali, che collegano i prodotti alle opere di costruzione ma non creano alcun obbligo diretto per gli operatori economici o gli Stati membri (considerando 113).
Operatore economico
Il termine ombrello per il produttore, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica e il marketplace online, ciascuno che porta obblighi differenziati secondo il Capitolo III.

Timeline normativo

Dalla Direttiva del 1989 alla data finale di abrogazione del 2040

1989
Direttiva sui prodotti da costruzione, Direttiva del Consiglio 89/106/CEE.
2011
Regolamento (UE) n. 305/2011, il primo Regolamento sui prodotti da costruzione.
30 marzo 2022
Proposta della Commissione COM(2022) 144, OEIL 2022/0094(COD).
27 novembre 2024
CPR firmato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
18 dicembre 2024
Pubblicato in OJ L, 2024/3110 come Regolamento (UE) 2024/3110.
7 gennaio 2025
Entrata in vigore per le disposizioni anticipate, venti giorni dopo la pubblicazione sulla OJ, Art 96.
8 gennaio 2026
Applicazione generale delle disposizioni rimanenti; la maggior parte del Regolamento (UE) n. 305/2011 abrogato lo stesso giorno.
8 gennaio 2027
Si applicano le disposizioni sulle sanzioni, Art 92.
8 gennaio 2040
Abrogazione finale delle disposizioni transitorie rimanenti del Regolamento (UE) n. 305/2011, Art 94.

Fonti ufficiali

Fonti primarie per il Regolamento (UE) 2024/3110

EUR-Lex: atto base del CPR

Testo completo del Regolamento (UE) 2024/3110 del 27 novembre 2024 (15 capitoli, 96 articoli, Allegati I-XI):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R3110

Numero CELEX: 32024R3110 | Riferimento OJ: OJ L, 2024/3110, 18.12.2024

OEIL: file della procedura normativa

La storia della procedura di codecisione completa, inclusi i voti in commissione, i pietre miliari dei triloghi e il testo ad ogni lettura:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2022/0094(COD)

Riferimento della procedura: 2022/0094(COD). Proposta della Commissione: COM(2022) 144, 30 marzo 2022.

DG GROW: Regolamento sui prodotti da costruzione

La pagina di destinazione della politica della Commissione europea per il CPR, che copre le norme armonizzate, il piano di lavoro e la guida di implementazione man mano che viene pubblicata:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr_en


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