Il regolamento (UE) n. 1007/2011 è il motivo per cui l'etichetta di un maglione riporta "80 per cento lana, 20 per cento poliammide" nello stesso vocabolario controllato ovunque nel mercato unico dell'UE. Adottato nel 2011 e applicabile dall'8 maggio 2012, armonizza le denominazioni delle fibre tessili che possono essere utilizzate e rende obbligatoria, durevole, leggibile e accessibile l'etichettatura della composizione fibrosa. Non è un atto sul passaporto digitale di prodotto, ma le sue norme sulle denominazioni e sulla composizione sono il fondamento su cui si basano le più recenti leggi UE sull'economia circolare tessile.
Cos'è il regolamento sull'etichettatura tessile, perché ha sostituito tre direttive e come è strutturato
Prima del 2011, le denominazioni delle fibre tessili e l'etichettatura della composizione erano disciplinate da tre strumenti distinti: la direttiva 73/44/CEE del Consiglio sulle miscele tessili ternarie, la direttiva 96/73/CE sulle miscele binarie e la direttiva 2008/121/CE sulle denominazioni tessili, ciascuna modificata più volte. Poiché le norme sono altamente tecniche e necessitano di un aggiornamento regolare, il legislatore ha sostituito tutte e tre con un unico regolamento, evitando la necessità per ogni Stato membro di recepire separatamente ciascuna modifica tecnica e consentendo l'applicazione simultanea delle nuove denominazioni delle fibre in tutta l'Unione.
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 è stato adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, con base giuridica nell'articolo 114 TFUE, l'articolo sull'armonizzazione del mercato interno. Fatto a Strasburgo il 27 settembre 2011, firmato dal presidente del Parlamento europeo J. Buzek e dal presidente del Consiglio M. Dowgielewicz, e pubblicato nella GU L 272 del 18 ottobre 2011. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Entrata in vigore: il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 18 ottobre 2011, ossia il 7 novembre 2011 (articolo 28). Applicazione: il regolamento si applica, e le tre direttive precedenti sono state abrogate, a partire dall' 8 maggio 2012 (articoli 27 e 28). Vendita transitoria delle scorte: i prodotti tessili conformi alla precedente direttiva 2008/121/CE e già immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 potevano continuare a essere messi a disposizione fino al 9 novembre 2014 (articolo 26), pertanto i negozi non erano tenuti a ritirare immediatamente le scorte conformi con la vecchia etichettatura.
Questo regolamento precede di oltre un decennio la normativa UE sul passaporto digitale di prodotto e non crea di per sé alcun obbligo relativo al passaporto digitale di prodotto. La sua rilevanza rispetto a quel regime più recente sta nel fatto che fissa il vocabolario controllato, le denominazioni delle fibre nell'allegato I, e le norme sull'etichettatura della composizione su cui dovrà basarsi qualsiasi campo di dati del passaporto digitale di prodotto tessile relativo alla composizione fibrosa. Già nel 2011, inoltre, chiedeva alla Commissione di esaminare l'etichettatura elettronica, un tema ripreso più avanti.
28 articoli organizzati in Disposizioni generali, Denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura, Vigilanza del mercato e Disposizioni finali
Stabilisce l'oggetto (articolo 1): norme sulle denominazioni delle fibre tessili, sull'etichettatura e sul contrassegno della composizione fibrosa, sull'etichettatura delle parti non tessili di origine animale, e sui metodi di analisi quantitativa utilizzati per determinare la composizione fibrosa. L'ambito di applicazione (articolo 2) riguarda i prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione, e si estende ai prodotti con almeno l'80 per cento di fibre tessili in peso, quali rivestimenti di mobili, ombrelli e materassi, al di sopra di soglie definite. Si applicano due limitate esenzioni: i prodotti affidati in appalto a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti senza trasferimento di proprietà a titolo oneroso, e i prodotti personalizzati confezionati da sarti autonomi per i consumatori. L'articolo 3 definisce i termini fondamentali (prodotto tessile, fibra tessile, etichettatura, contrassegno, etichettatura collettiva, tasso convenzionale, e altri). L'articolo 4 stabilisce la norma generale: un prodotto tessile può essere messo a disposizione sul mercato solo se è etichettato, contrassegnato o accompagnato da documenti commerciali conformi al regolamento.
Il nucleo operativo del regolamento. Fissa quali denominazioni delle fibre possono essere utilizzate (articolo 5), la procedura per aggiungerne una nuova (articolo 6), le norme per "100 per cento", "puro" e "tutto" (articolo 7), il vello e la lana vergine (articolo 8), i prodotti multifibra e la norma sulla composizione in ordine decrescente (articolo 9), le fibre decorative e antistatiche (articolo 10), i prodotti multicomponente (articolo 11), le parti non tessili di origine animale (articolo 12), i prodotti specificamente elencati nell'allegato IV (articolo 13), la durevolezza e la leggibilità di etichette e contrassegni (articolo 14), chi deve fornire l'etichetta (articolo 15), la lingua e l'uso commerciale delle denominazioni delle fibre (articolo 16), e le deroghe per l'etichettatura collettiva, i prodotti venduti al metro, e gli elenchi di esenzione degli allegati V e VI (articolo 17).
L'articolo 18 affida alle autorità nazionali di vigilanza del mercato il compito di verificare che la composizione fibrosa effettiva di un prodotto tessile corrisponda a quanto dichiarato sulla sua etichetta o sul suo contrassegno, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. L'articolo 19 fissa i metodi uniformi, contenuti nell'allegato VIII o nelle norme armonizzate che lo sostituiscono, che i laboratori devono utilizzare per determinare la composizione fibrosa. L'articolo 20 fissa le tolleranze applicabili nel confronto tra la composizione dichiarata in etichetta e il risultato dell'analisi.
Gli articoli 21 e 22 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modificano gli allegati per tenere il passo con il progresso tecnico e per aggiungere nuove denominazioni delle fibre tessili. L'articolo 23 imponeva una relazione della Commissione entro l'8 novembre 2014 sulle nuove richieste di denominazioni delle fibre. L'articolo 24 imponeva, entro il 30 settembre 2013, un riesame prospettico dei possibili nuovi requisiti di etichettatura, e l'articolo 25 uno studio sulle sostanze pericolose e le reazioni allergiche entro la stessa data, entrambi trattati integralmente più avanti. L'articolo 26 fissa il periodo transitorio per la vendita delle scorte, l'articolo 27 abroga le tre direttive precedenti, e l'articolo 28 fissa l'entrata in vigore e l'applicazione.
Il vocabolario controllato dell'allegato I, e le norme che rendono obbligatoria l'etichettatura della composizione
L'articolo 5 limita le etichette e i contrassegni della composizione fibrosa alle denominazioni delle fibre tessili elencate nell'allegato I, e solo per fibre la cui natura corrisponda effettivamente alla descrizione di tale allegato; una denominazione elencata non può essere utilizzata, da sola, come radice, o come aggettivo, per una fibra diversa. L'articolo 6 consente a un fabbricante, o a chiunque agisca per suo conto, di presentare alla Commissione una richiesta di aggiungere una nuova denominazione di fibra all'allegato I, corredata da un fascicolo tecnico conforme ai requisiti minimi dell'allegato II, comprese le informazioni scientifiche disponibili su possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi sulla salute umana.
L'articolo 4 rende obbligatoria l'etichettatura della composizione fibrosa ogniqualvolta un prodotto tessile è messo a disposizione sul mercato. L'articolo 14 impone che l'etichettatura e il contrassegno siano durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili e, ove sia utilizzata un'etichetta, saldamente fissati. Etichette o contrassegni possono essere sostituiti o integrati da documenti commerciali di accompagnamento solo in definite situazioni di catena di fornitura tra imprese o negli appalti pubblici, mai per un prodotto destinato al consumatore finale.
L'articolo 7 riserva questi termini a un prodotto tessile composto esclusivamente dalla stessa fibra. Sopravvive una ristretta tolleranza: fino al 2 per cento di fibre estranee in peso, o al 5 per cento per un prodotto sottoposto a un processo di cardatura, può comunque essere etichettato come composto esclusivamente da una fibra, ma solo quando tale quantità sia tecnicamente inevitabile secondo le buone pratiche di fabbricazione e non venga aggiunta sistematicamente.
L'articolo 9 richiede la denominazione e la percentuale in peso di ciascuna fibra costituente, elencate in ordine decrescente. Una fibra che rappresenta fino al 5 per cento del peso totale, o più fibre che rappresentano complessivamente fino al 15 per cento, possono essere raggruppate come "altre fibre" quando non possono essere facilmente indicate al momento della fabbricazione. Quando la composizione è effettivamente difficile da determinare al momento della fabbricazione, possono essere utilizzate invece le diciture "fibre miste" o "composizione tessile non specificata".
Qualsiasi prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale deve recare la dicitura "Contiene parti non tessili di origine animale" sulla propria etichettatura o sul proprio contrassegno, ogniqualvolta è messo a disposizione sul mercato. L'etichettatura non deve essere ingannevole e deve essere presentata in modo che il consumatore possa comprenderla facilmente, consentendo agli acquirenti di compiere una scelta informata, ad esempio, riguardo a rifiniture in pelle, pelliccia o componenti in osso applicati a un prodotto altrimenti tessile.
L'articolo 16, paragrafo 3, richiede che l'etichettatura o il contrassegno siano forniti nella lingua, o nelle lingue, ufficiale dello Stato membro nel cui territorio il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro. Una norma speciale si applica a rocchetti, bobine, matasse e altre piccole quantità di filo da cucito, da rammendo e da ricamo: le unità vendute singolarmente possono utilizzare qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'UE, purché sia presente anche un'etichetta collettiva nella lingua nazionale richiesta.
L'obbligo grava sull'operatore economico che immette il prodotto sul mercato; un ristretto numero di situazioni ne resta escluso
L'articolo 15, paragrafo 1, pone in capo al fabbricante l'obbligo di fornire l'etichetta o il contrassegno, e di garantire l'esattezza delle relative informazioni, quando un prodotto tessile è immesso sul mercato. Quando il fabbricante non è stabilito nell'Unione, tale obbligo grava invece sull'importatore.
L'articolo 15, paragrafo 2, equipara un distributore a un fabbricante ai fini del regolamento quando esso immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, appone esso stesso l'etichetta, o modifica il contenuto dell'etichetta. In caso contrario, l'articolo 15, paragrafo 3, impone comunque al distributore, quando mette a disposizione un prodotto, di garantire che esso rechi l'etichettatura o il contrassegno appropriati, e l'articolo 15, paragrafo 4, impone a ogni operatore della catena di garantire che altre informazioni non possano essere confuse con le denominazioni delle fibre e le descrizioni della composizione stabilite dal regolamento.
L'articolo 2, paragrafi 3 e 4, esenta dall'intero regolamento due limitate situazioni: i prodotti tessili affidati in appalto a persone che lavorano nella propria abitazione, o a imprese indipendenti che lavorano su materiali loro forniti senza trasferimento di proprietà a titolo oneroso, e i prodotti tessili personalizzati confezionati da sarti autonomi per i propri clienti. Queste esenzioni si applicano solo alle specifiche transazioni descritte, non a un'eventuale successiva vendita del prodotto finito.
L'articolo 17 elenca tre ulteriori deroghe. I prodotti dell'allegato V, generalmente articoli monouso o occasionali, non necessitano di alcuna indicazione della denominazione della fibra, a meno che un marchio o una ragione sociale non incorpori un termine di fibra protetto, nel qual caso tornano ad applicarsi le norme ordinarie. I prodotti dell'allegato VI che condividono lo stesso tipo e la stessa composizione fibrosa possono essere venduti insieme sotto un'unica etichetta collettiva. E i prodotti tessili venduti al metro possono indicare la propria composizione sulla pezza o sul rotolo anziché su ogni singolo pezzo, purché ogni acquirente della catena di fornitura, compreso il consumatore finale, possa comunque conoscere la composizione.
Come viene verificata la composizione fibrosa, e le tolleranze che rendono applicabili in pratica le norme sull'etichettatura
Le fibre estranee, ossia le fibre diverse da quelle indicate in etichetta, non devono essere dichiarate fino al 2 per cento del peso totale, o al 5 per cento per i prodotti sottoposti a un processo di cardatura, purché la quantità sia tecnicamente inevitabile secondo le buone pratiche di fabbricazione e non venga aggiunta sistematicamente. Si applica un'ulteriore tolleranza di fabbricazione del 3 per cento tra la composizione dichiarata e le percentuali ottenute dall'analisi. Le due tolleranze possono essere applicate cumulativamente solo quando le fibre estranee rilevate dall'analisi siano dello stesso tipo chimico di una fibra già indicata in etichetta. Per i processi di fabbricazione che richiedono effettivamente tolleranze più elevate, la Commissione può autorizzarle mediante atto delegato, a seguito di una richiesta motivata del fabbricante presentata prima dell'immissione del prodotto sul mercato.
Nel determinare il contenuto di fibra mediante analisi, un "tasso convenzionale", un valore definito di ripresa di umidità con fattori di correzione convenzionali, è applicato alla massa anidra di ciascuna fibra dopo aver eliminato gli elementi elencati nell'allegato VII che sono esclusi dal calcolo. L'allegato IX fissa due diversi tassi convenzionali per le miscele di fibre cardate o pettinate contenenti lana o peli animali; quando un laboratorio non è in grado di stabilire se un prodotto sia stato cardato o pettinato, può applicare un unico tasso ai casi dubbi, per evitare risultati incoerenti tra i controlli effettuati in tutta l'Unione.
L'articolo 19, paragrafo 1, impone ai laboratori che analizzano le miscele tessili di utilizzare i metodi di analisi uniformi contenuti nell'allegato VIII, o le norme armonizzate introdotte per sostituirli. Il regolamento affida alla Commissione la gestione di questa transizione, dai metodi dettagliati scritti direttamente nel regolamento a un sistema basato su norme armonizzate, al fine di semplificare il testo giuridico e mantenere i metodi aggiornati con il progresso tecnico, garantendo al contempo risultati di prova coerenti in tutto il mercato interno.
I controlli volti a verificare se la composizione fibrosa effettiva di un prodotto tessile corrisponda alla composizione indicata in etichetta sono effettuati nell'ambito del quadro generale UE di vigilanza del mercato, il regolamento (CE) n. 765/2008 sull'accreditamento e sulla vigilanza del mercato, e la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Questo regolamento non istituisce un proprio regime distinto di applicazione o di sanzioni; si basa su quell'architettura di vigilanza del mercato già esistente, con gli Stati membri responsabili dei controlli e delle conseguenze a livello nazionale.
Il riesame prospettico dell'articolo 24 menzionava già l'etichettatura elettronica e i simboli delle fibre indipendenti dalla lingua
L'articolo 24 imponeva alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 settembre 2013, in merito a possibili nuovi requisiti di etichettatura per fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sui prodotti tessili. Sulla base della consultazione delle parti interessate e delle norme europee e internazionali esistenti, la relazione doveva esaminare, tra le altre questioni: un sistema di etichettatura d'origine con piena tracciabilità; un sistema armonizzato di etichettatura per la manutenzione; un sistema uniforme di etichettatura delle taglie a livello dell'Unione; un'indicazione delle sostanze allergeniche; ed esplicitamente, l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie, nonché l'uso di simboli o codici indipendenti dalla lingua per l'identificazione delle fibre.
L'articolo 25 imponeva separatamente alla Commissione, sempre entro il 30 settembre 2013, di realizzare uno studio volto a valutare se esista un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o miscele chimiche utilizzate nei prodotti tessili, e di presentare, ove opportuno, proposte legislative nell'ambito della normativa dell'Unione esistente.
L'invito dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), a favore dell'etichettatura elettronica e di simboli o codici indipendenti dalla lingua per identificare le fibre è, in sostanza, la direzione che i requisiti di ecodesign dell'ESPR e il passaporto digitale di prodotto oggi seguono per i prodotti tessili: una registrazione, leggibile elettronicamente e accessibile tramite codice QR, della composizione e delle caratteristiche di un prodotto. Questo regolamento non ha creato di per sé tale obbligo, e resta, quattordici anni dopo, una legge sull'etichettatura piuttosto che un atto sul passaporto digitale di prodotto. Ma il vocabolario controllato fissato nell'allegato I, e le norme sulla composizione costruite attorno ad esso, sono esattamente ciò a cui qualsiasi futuro campo di dati del DPP tessile relativo alla composizione fibrosa dovrà fare riferimento.
Il fondamento delle denominazioni e della composizione alla base delle più recenti norme UE sull'economia circolare tessile
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 non è uno dei 13 atti che Brubru monitora nell'architettura giuridica del passaporto digitale di prodotto dell'UE. Si colloca invece alla base di tale architettura, quale legge preesistente che ha già standardizzato il modo in cui la composizione fibrosa di un prodotto tessile viene denominata e dichiarata, un lavoro che i più recenti strumenti incentrati sulla sostenibilità non hanno dovuto ripetere.
La modifica tessile della direttiva quadro sui rifiuti, direttiva (UE) 2025/1892, estende la responsabilità del produttore ai prodotti tessili e dipende da dati di composizione accurati e standardizzati per smistare, riutilizzare e riciclare efficacemente i prodotti; quei dati di composizione sono esattamente ciò che il regolamento 1007/2011 impone già ai fabbricanti di dichiarare e mantenere accurato.
L'ESPR, regolamento (UE) 2024/1781, stabilisce il quadro per i requisiti di ecodesign specifici per prodotto e per i passaporti digitali di prodotto, compresi quelli tessili una volta adottati i pertinenti atti delegati. Qualsiasi DPP tessile avrà bisogno di un campo di dati relativo alla composizione fibrosa, e tale campo attingerà al vocabolario dell'allegato I che questo regolamento ha già fissato nel 2011.
Qualunque sia il prossimo obbligo UE in materia di economia circolare tessile, che si tratti di responsabilità estesa del produttore, di un divieto di distruzione o di un passaporto digitale di prodotto, esso necessita di una risposta comune e applicabile a una domanda fondamentale: di cosa è realmente fatto questo capo di abbigliamento. Il regolamento (UE) n. 1007/2011 ha risposto a questa domanda a livello UE nel 2011, e ogni legge tessile più recente eredita quella risposta invece di doverla ricavare nuovamente.
Termini portanti utilizzati nel regolamento (UE) n. 1007/2011
Fonti primarie per il regolamento (UE) n. 1007/2011
Testo integrale del regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, 28 articoli e allegati da I a X:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R1007
Numero CELEX: 32011R1007 | Riferimento GU: GU L 272, 18.10.2011, pag. 1 | ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1007/oj
Regolamento (UE) 2024/1781, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, l'atto quadro alla base del futuro passaporto digitale di prodotto, compreso quello tessile:
Direttiva (UE) 2025/1892, che estende la responsabilità estesa del produttore ai prodotti tessili, e che si basa sui dati di composizione già standardizzati da questo regolamento:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025L1892
Regolamento (CE) n. 765/2008 sull'accreditamento e sulla vigilanza del mercato, e direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, il quadro su cui si basa l'articolo 18 di questo regolamento ai fini dell'applicazione:
Sei strumenti per analizzare, monitorare e lavorare con questo regolamento e con il più ampio regime UE sull'economia circolare tessile
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