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Solvibilità II: il quadro prudenziale dell'UE per le assicurazioni

La Direttiva 2009/138/CE è il codice prudenziale basato sul rischio per le assicurazioni e le riassicurazioni dell'UE. Una rifusione di 14 direttive precedenti, ha introdotto un'architettura a tre pilastri: requisiti di capitale quantitativi ancorati a un Value-at-Risk al 99,5%, un pilastro di governance e vigilanza che include l'ORSA, e un pilastro di trasparenza basato sull'SFCR e sulla segnalazione prudenziale.

Adottata 25 novembre 2009 GU L 335, 17.12.2009 CELEX 32009L0138 Artt 53(1) e 62 TFUE Applicata 1 gennaio 2016
Documenti assicurativi, prospetti polizza e dati finanziari che rappresentano il quadro prudenziale Solvibilità II per gli assicuratori dell'UE
Foto: Karolina Grabowska via Pexels | Solvibilità II ha sostituito 14 direttive più vecchie con un unico codice prudenziale basato sul rischio
312
Articoli, 6 Titoli
Titolo I norme generali; Titolo II disposizioni specifiche; Titolo III vigilanza di gruppo; Titolo IV riorganizzazione e liquidazione; Titolo V altre disposizioni; Titolo VI disposizioni transitorie e finali. Più 7 Allegati che coprono le classi di assicurazione, la struttura della formula standard e le direttive abrogate.
99,5%
VaR confidenza: SCR
Art 101(3): il requisito di capitale di solvibilità è calibrato al Value-at-Risk dei fondi propri di base al livello di confidenza del 99,5% su un anno. Equivalentemente, il fallimento non dovrebbe verificarsi più di una volta ogni 200 anni (Considerando 64).
14
Direttive rifuse
Art 310 abroga 13 direttive a decorrere dal 1 novembre 2012 comprese Dir 73/239, 88/357, 92/49, 2002/83 e 2005/68. Insieme alla Dir 64/225 sulla libertà di stabilimento nelle riassicurazioni, la rifusione sostituisce 14 strumenti che coprono 45 anni di diritto dell'assicurazione dell'UE.
3
Pilastri
Pilastro 1 (quantitativo: SCR, MCR, disposizioni tecniche, fondi propri, investimenti); Pilastro 2 (governance: ORSA, idoneità, sistema di governance, revisione prudenziale); Pilastro 3 (trasparenza: relazione SFCR pubblica e relazione RSR prudenziale).

Panoramica

Il quadro prudenziale basato sul rischio che ha sostituito 14 direttive precedenti

Da Solvibilità I a Solvibilità II

Solvibilità II ha sostituito un mosaico di regimi prudenziali nazionali e direttive dell'UE di armonizzazione minima che risalivano al 1973. Il vecchio sistema, informalmente chiamato Solvibilità I, si basava su carichi di capitale fissi e guidati da fattori senza alcun rapporto diretto con il profilo di rischio effettivo di un'impresa. I premi e le riserve sinistri erano utilizzati come semplici proxy per il capitale richiesto. Entro la metà degli anni 2000, questo sistema era ampiamente riconosciuto come inadeguato per catturare i rischi dei moderni gruppi assicurativi impegnati nella gestione complessa attivo-passivo, nell'utilizzo di derivati e nella riassicurazione transfrontaliera.

Il progetto Solvibilità II, lanciato nel quadro del processo Lamfalussy, ha attinto dalla struttura di Basilea II/III utilizzata nel settore bancario e dal lavoro dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza sulle assicurazioni. La sua innovazione centrale è una valutazione economica, al valore di mercato, dell'intero bilancio - attivi e passivi - e un requisito di capitale di solvibilità calibrato al rischio. La direttiva è stata adottata il 25 novembre 2009 e pubblicata nella GU L 335 del 17 dicembre 2009.

Base giuridica e obiettivi

La direttiva si basa su articoli 47(2) e 55 del Trattato CE (ora articoli 53(1) e 62 TFUE), le disposizioni del mercato interno relative all'esercizio delle attività indipendenti. È stata adottata mediante la procedura di codecisione. L'obiettivo primario dichiarato, indicato nell'articolo 27, è la protezione dei contraenti e dei beneficiari. La stabilità finanziaria e i mercati equi sono obiettivi secondari e non possono prevalere sulla protezione dei contraenti (articolo 28). Questa gerarchia è applicata in tutto il quadro prudenziale: un supervisore non può giustificare l'inazione sulla base della stabilità finanziaria se la protezione dei contraenti richiede un intervento.

Omnibus II (Direttiva 2014/51/UE) ha successivamente modificato Solvibilità II, soprattutto introducendo un pacchetto di garanzia a lungo termine, prorogando la scadenza di attuazione al 31 marzo 2015 e fissando 1 gennaio 2016 come data di applicazione. Una ulteriore revisione importante (Riesame di Solvibilità II 2020) ha portato alla Direttiva 2025/2 che modifica varie disposizioni comprese le misure di garanzia a lungo termine e il quadro di proporzionalità.

L'architettura a tre pilastri

Solvibilità II è strutturata attorno a tre pilastri interdipendenti che insieme formano un sistema di vigilanza completo:

  • Pilastro 1 copre i requisiti finanziari quantitativi: valutazione coerente con il mercato delle disposizioni tecniche, un regime di fondi propri su più livelli, il requisito di capitale di solvibilità (SCR) calibrato al Value-at-Risk 99,5% su un anno, il requisito di capitale minimo (MCR) come assoluto limite di intervento, e il principio della persona prudente per gli investimenti.
  • Pilastro 2 copre i requisiti qualitativi di governance e vigilanza: il sistema obbligatorio di governance compresa quattro funzioni chiave, la valutazione del rischio e della solvibilità (ORSA), i requisiti di idoneità per i titolari di funzioni chiave, il processo di revisione prudenziale, e il potere di aggiungere capitale.
  • Pilastro 3 copre la trasparenza pubblica e prudenziale: la relazione annuale sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria (SFCR) e la relazione prudenziale regolare (RSR) che coprono governance, valutazione, rischi, gestione del rischio e struttura del capitale.

Cosa rifonde

Articolo 310 e Considerando 1: i 14 strumenti precedenti abrogati il 1 novembre 2012

Una rifusione, non una nuova codificazione

Solvibilità II è formalmente una rifusione, il che significa che incorpora sia la codificazione dei testi dei predecessori che disposizioni sostanzialmente nuove in un unico strumento. L'articolo 310 abroga 13 strumenti a decorrere dal 1 novembre 2012. La formulazione dell'utente di 14 direttive rifuse include la Direttiva 64/225/CEE sulla libertà di stabilimento nelle riassicurazioni. I 14 strumenti precedenti erano:

1
Direttiva del Consiglio 64/225/CEE
Riassicurazione: libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi. Lo strumento fondante per l'attività di riassicurazione su scala UE.
2
Prima Direttiva sulla non-vita 73/239/CEE
Esercizio dei trasporti e dell'assicurazione non-vita. L'armonizzazione fondazionale per il settore non-vita comprese le 18 classi di assicurazione che divennero l'Allegato I.
3
Direttiva del Consiglio 73/240/CEE
Abolizione delle restrizioni sulla libertà di stabilimento nell'assicurazione non-vita.
4
Direttiva del Consiglio 78/473/CEE
Coassicurazione comunitaria: coordinamento dell'accesso alle disposizioni di coassicurazione per i grandi rischi negli Stati membri.
5
Seconda Direttiva sulla non-vita 88/357/CEE
Libertà di prestazione di servizi nell'assicurazione non-vita: il mercato unico per le polizze non-vita transfrontaliere.
6
Terza Direttiva sulla non-vita 92/49/CEE
Completamento del mercato unico non-vita: un'unica autorizzazione valida in tutta l'UE, il principio della vigilanza dello Stato membro d'origine, e l'abolizione dell'approvazione preventiva delle condizioni delle polizze.
7
Direttiva 98/78/CE
Vigilanza supplementare dei gruppi assicurativi: il precursore della comprensiva vigilanza di gruppo del Titolo III di Solvibilità II.
8
Direttiva sull'assicurazione vita 2002/83/CE
Il quadro consolidato del mercato unico per l'assicurazione vita: autorizzazione, requisiti prudenziali, informazioni ai contraenti, libertà di prestazione di servizi per il ramo vita.
9
Direttiva sulla riassicurazione 2005/68/CE
La prima direttiva specificamente dedicata alla riassicurazione: autorizzazione unica, principio della vigilanza dello Stato membro d'origine, e introduzione di un quadro per i veicoli per scopi speciali.
10
Direttiva sulla riorganizzazione e liquidazione 2001/17/CE
Riconoscimento reciproco dei procedimenti di riorganizzazione e liquidazione dello Stato membro d'origine in tutta l'UE: il precursore del Titolo IV di Solvibilità II.
11-14
Ulteriori strumenti abrogati
Dir 73/240, 76/580, 84/641 (assistenza turistica), 87/344 (spese legali): completamento del consolidamento di strumenti nichel non-vita e settoriali nel quadro unificato di Solvibilità II.

Pilastro 1: Requisiti quantitativi

Il bilancio economico, i fondi propri, SCR, MCR e il principio della persona prudente

Il bilancio economico (Articolo 75)

L'intero quadro quantitativo di Solvibilità II è costruito su un bilancio economico coerente con il mercato. Gli attivi sono misurati all'importo per il quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e disposte in una transazione arm's-length, ossia al fair value. I passivi sono misurati all'importo per il quale potrebbero essere trasferiti o regolati tra parti consapevoli e disposte, senza alcun aggiustamento per il merito creditizio dell'impresa. I fondi propri sono il residuo degli attivi coerenti con il mercato meno i passivi coerenti con il mercato, e l'SCR protegge quel residuo contro perdite inattese in un orizzonte temporale di un anno.


Disposizioni tecniche (Artt 76-86)

Migliore stima più margine di rischio: il valore coerente con il mercato degli obblighi assicurativi

Il requisito fondamentale (Art 76)

Le disposizioni tecniche rappresentano l'importo attuale che un'impresa dovrebbe necessitare per trasferire i suoi obblighi di assicurazione e riassicurazione a un'altra impresa in una transazione arm's-length immediata (Articolo 76(2)). Devono essere coerenti con il mercato e sono calcolate come la somma di una migliore stima e un margine di rischio (Articolo 77(1)).

Migliore stima (Art 77(2))

La media ponderata per probabilità dei flussi di cassa futuri, tenendo conto del valore temporale del denaro usando la pertinente struttura dei tassi di interesse privi di rischio. È calcolata al lordo della riassicurazione: gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dai veicoli per scopi speciali sono calcolati separatamente e aggiustati per le perdite attese dovute al default della controparte (Articolo 81). La segmentazione per gruppi di rischio omogenei e rami di attività è obbligatoria (Articolo 80).

Margine di rischio (Art 77(3) e (5))

L'approccio Cost-of-Capital (CoC): il costo della fornitura di fondi propri idonei pari allo SCR necessario per supportare gli obblighi di assicurazione e riassicurazione durante la loro vita. Il tasso CoC deve riflettere il tasso aggiuntivo al di sopra del tasso privo di rischio che un'impresa comporterebbe nel detenere fondi propri idonei, ed è identico per tutte le imprese (fissato al 6% nel Regolamento delegato della Commissione 2015/35, Articolo 39).

Eccezione portafoglio replicante (Art 77(4))

Laddove i flussi di cassa futuri possono essere replicati affidabilmente utilizzando strumenti finanziari con valori di mercato osservabili, le disposizioni tecniche possono essere fissate uguali al valore di mercato di tali strumenti senza una separazione migliore-stima/margine-di-rischio. Questa eccezione è stretta: sia la replicazione affidabile che i valori di mercato osservabili sono richiesti.


Fondi propri e tiering (Artt 87-99)

Fondi propri di base, fondi propri ausiliari e il sistema di idoneità su tre livelli

Struttura dei fondi propri (Artt 87-91)

Fondi propri di base (Articolo 88): (1) l'eccesso di attivi su passivi entrambi valutati secondo l'Articolo 75; e (2) passivi subordinati. Fondi propri ausiliari sono elementi richiamabili per assorbire perdite che non sono fondi propri di base - comprendendo capitale azionario non versato, lettere di credito e garanzie (Articolo 89). Questi richiedono approvazione preventiva della vigilanza (Articolo 90). Fondi in eccedenza - utili accumulati non messi a disposizione per la distribuzione - sono considerati Livello 1 laddove soddisfino i criteri di permanenza (Articoli 91 e 96).

Livello Caratteristiche chiave (Artt 93-96) Limite di idoneità SCR (Art 98(1)) Limite di idoneità MCR (Art 98(2))
Livello 1 Disponibilità permanente; pienamente subordinati in liquidazione; nessun costo fisso; nessun incentivo al rimborso. Categoria più assorbente le perdite. Deve superare 1/3 dei fondi propri idonei totali Deve superare 1/2 dei fondi propri di base idonei totali
Livello 2 Sostanzialmente possiede subordinazione ma non necessariamente permanenza totale. Riempie il divario al di sopra del Livello 1 Bilancio dopo Livello 1 applicato
Livello 3 Elementi che non soddisfano nessuno criterio pienamente. Le passività fiscali differite sono il principale elemento di Livello 3. Deve essere inferiore a 1/3 dei fondi propri idonei totali Non idoneo per la copertura MCR

Requisito di capitale di solvibilità (Artt 100-127)

Il requisito di capitale centrale VaR 99,5%: formula standard e modelli interni

La calibrazione SCR (Art 101(3))

Lo SCR corrisponde al Value-at-Risk dei fondi propri di base di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetto a un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno. Questo è il requisito testuale dell'Articolo 101(3). Come spiega il Considerando 64, il fallimento non dovrebbe verificarsi più di una volta ogni 200 casi, ossia l'impresa dovrebbe poter far fronte ai suoi obblighi nei prossimi 12 mesi con una probabilità di almeno il 99,5%. Tutte le imprese devono detenere fondi propri idonei che coprano lo SCR in ogni momento (Articolo 100). Il mancato rispetto dello SCR innesca la notificazione immediata e un piano di ripristino entro due mesi; il ripristino entro sei mesi, prorogabile a nove mesi in condizioni di mercato eccezionali (Articolo 138).

Rischi che lo SCR deve coprire (Art 101(4))

Come minimo lo SCR deve coprire:

  • Rischio di sottoscrizione non-vita
  • Rischio di sottoscrizione vita
  • Rischio di sottoscrizione sanitario
  • Rischio di mercato
  • Rischio di credito (rischio di default della controparte)
  • Rischio operativo - include il rischio legale ma esclude il rischio strategico e reputazionale
Struttura della formula standard (Artt 103-111)

Lo SCR della formula standard = SCR di base + addebito di capitale per rischio operativo + aggiustamento per capacità di assorbimento delle perdite delle disposizioni tecniche e imposte differite (Articolo 103). Lo SCR di base (Articolo 104) aggrega cinque moduli di rischio utilizzando una matrice di correlazione, ciascuno calibrato al VaR 99,5% su un anno (Articolo 104(4)):

  • Modulo di rischio di sottoscrizione non-vita (Art 105(2)): sottomoduli per il rischio di premio e riserva e il rischio catastrofale.
  • Modulo di rischio di sottoscrizione vita (Art 105(3)): sottomoduli per mortalità, longevità, invalidità/morbosità, spese vita, revisione, decadenza e catastrofe vita.
  • Modulo di rischio di sottoscrizione sanitario (Art 105(4)): copre il rischio di spesa, il rischio di sinistro e il rischio di epidemia/catastrofe.
  • Modulo di rischio di mercato (Art 105(5)): sottomoduli per il tasso di interesse, l'equità, la proprietà, lo spread, la valuta e le concentrazioni di rischio di mercato.
  • Modulo di rischio di default della controparte (Art 105(6)): copre gli accordi di riassicurazione, le securitizzazioni, i derivati e i crediti del mediatore.

Vincoli di calibrazione chiave: l'addebito di rischio operativo è limitato al 30% dello SCR di base per il settore non-vita (Art 107(3)); l'aggiustamento di simmetria dell'equità non può deviare dall'addebito standard di più di più o meno 10 punti percentuali (Art 106(3)).

Le imprese possono sostituire un sottoinsieme di parametri della formula standard con parametri specifici dell'impresa derivati dai dati propri, soggetto all'approvazione della vigilanza (Art 104(7)).

Modelli interni (Artt 112-127)

I modelli interni completi o parziali possono sostituire la formula standard dopo l'approvazione della vigilanza (Articolo 112). I modelli parziali possono coprire uno o più moduli di rischio o sottomoduli, oppure specifiche unità di business (Articolo 112(2)). Cinque standard di approvazione devono essere soddisfatti:

  • Test di utilizzo (Art 120): Il modello deve essere ampiamente utilizzato nella gestione del rischio e nel processo decisionale e svolgere un ruolo importante nel sistema di governance.
  • Standard di qualità statistica (Art 121): Metodi attuariali e statisticamente validi; dati accurati, completi e aggiornati almeno annualmente.
  • Standard di calibrazione (Art 122): Risultati equivalenti alla misura VaR 99,5% su un anno; misure alternative permissibili solo laddove il capitale risultante fornisce protezione equivalente ai contraenti.
  • Standard di validazione (Art 124): Ciclo di validazione regolare comprendente back-testing, test statistico e analisi di sensibilità.
  • Standard di documentazione (Art 125): Documentazione completa della teoria, dei presupposti e dei limiti noti.

Una volta approvato, il ritorno alla formula standard richiede circostanze debitamente giustificate e approvazione della vigilanza (Articolo 117). Un aggiustamento di capitale può essere imposto laddove il profilo di rischio della formula standard si discosta significativamente dai presupposti e la modellazione interna è inappropriata o in fase di sviluppo (Articolo 37).


Requisito di capitale minimo (Artt 128-131)

Il pavimento assoluto al di sotto del quale l'autorizzazione deve essere ritirata: la funzione lineare VaR 85%

Scala di intervento

Lo SCR e l'MCR formano una scala di intervento a due gradini. Il mancato rispetto dello SCR innesca un piano di ripristino ma non richiede immediatamente il ritiro dell'autorizzazione. Il mancato rispetto dell'MCR è il pavimento assoluto: il mancato ripristino dei fondi propri entro tre mesi porta al ritiro obbligatorio dell'autorizzazione (Articolo 144). Il mancato rispetto dell'MCR deve essere notificato immediatamente; uno schema di finanziamento a breve termine deve essere presentato entro un mese (Articolo 139).

Calibrazione e calcolo MCR (Art 129)

L'MCR è calibrato a un Value-at-Risk al livello di confidenza dell'85% su un anno - una soglia inferiore all'SCR che riflette il punto di intervento finale (Articolo 129(1)(c)). È calcolato come una funzione lineare semplice e verificabile delle disposizioni tecniche, dei premi sottoscritti, del capitale a rischio, delle imposte differite e delle spese amministrative (Articolo 129(2)). Deve essere calcolato trimestralmente (Articolo 129(4)).

Corridoio MCR (Art 129(3)): L'MCR non deve essere inferiore al 25% né superiore al 45% dello SCR. Questo corridoio mantiene la scala di intervento: l'MCR non può mai superare lo SCR, e il divario tra loro non può diventare banalmente piccolo.

Pavimenti assoluti MCR (Art 129(1)(d))
  • Assicurazione non-vita (standard): EUR 2.200.000
  • Non-vita (responsabilità civile, credito, fideiussione classi 10-15): EUR 3.200.000
  • Assicurazione vita: EUR 3.200.000
  • Riassicurazione: EUR 3.200.000
  • Riassicurazione captive: EUR 1.000.000
  • Composita (vita + non-vita): somma dei pavimenti rispettivi

Principio della persona prudente per gli investimenti (Artt 132-135)

Gestione degli attivi: sicurezza, qualità, liquidità e redditività - nessuna allocazione obbligatoria

Articolo 132: lo standard della persona prudente

Tutti gli attivi devono essere gestiti in conformità al principio della persona prudente (Articolo 132). I requisiti chiave sono:

  • Investire solo in attivi i cui rischi possono essere propriamente identificati, misurati, monitorati, gestiti, controllati e segnalati.
  • Gli attivi devono garantire sicurezza, qualità, liquidità e redditività del portafoglio nel suo complesso.
  • Gli attivi che coprono le disposizioni tecniche devono essere investiti in modo appropriato alla natura e alla durata dei passivi e nell'interesse migliore dei contraenti e dei beneficiari.
  • I derivati sono permissibili solo per ridurre il rischio o facilitare la gestione efficiente del portafoglio.
  • Gli attivi di mercato non regolamentati devono essere mantenuti a livelli prudenti; gli attivi devono essere propriamente diversificati.

In modo critico, l'Articolo 133 vieta agli Stati membri di richiedere alle imprese di investire in particolari categorie di attivi (nessuna allocazione di attivi obbligatoria) e di richiedere l'approvazione preventiva o la notificazione sistematica delle decisioni di investimento. Questo approccio basato su principi ha sostituito i limiti prescrittivi attivo-per-attivo di Solvibilità I.


Pilastro 2: Sistema di governance (Artt 41-50)

Quattro funzioni di governance obbligatorie, requisiti di idoneità e l'ORSA

Il requisito del sistema di governance (Art 41)

Ogni impresa deve avere un sistema di governance efficace che fornisca una gestione sana e prudente della sua attività (Articolo 41). Il sistema deve essere proporzionato alla natura, alla scala e alla complessità delle operazioni dell'impresa. Deve includere: struttura organizzativa adeguata con chiara allocazione delle responsabilità; processi decisionali trasparenti; politiche scritte sulla gestione del rischio, il controllo interno, l'audit interno e l'outsourcing revisionate almeno annualmente; e piani di continuità e contingenza.

L'organo di gestione è responsabile finale del sistema di governance e di garantire il continuo rispetto dei requisiti di Solvibilità II.

Funzione di gestione del rischio (Art 44)

Deve coprire tutte le categorie di rischio significativo: rischio di sottoscrizione e riserva, gestione attivo-passivo, investimento (comprendendo derivati), rischio di liquidità e concentrazione, rischio operativo e tecniche di riassicurazione e altre di mitigazione del rischio. Per gli utenti di modelli interni, la funzione di gestione del rischio supervisiona anche la progettazione, l'implementazione, il test, la documentazione e il monitoraggio della performance del modello.

Funzione di conformità (Art 46)

Consiglia l'organo di gestione sulla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e valuta il possibile impatto dei cambiamenti nell'ambiente giuridico sulle operazioni dell'impresa. Segnala le conclusioni all'organo di gestione.

Funzione di audit interno (Art 47)

Valuta l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance. Deve essere obiettivo e indipendente da tutte le funzioni operative. Le conclusioni e le raccomandazioni dell'audit sono segnalate direttamente all'organo di gestione. Questa funzione non può essere combinata con altre funzioni di governance (Considerando 32).

Funzione attuariale (Art 48)

Coordina il calcolo delle disposizioni tecniche; assicura l'appropriatezza delle metodologie, dei modelli e dei presupposti sottostanti; valuta la sufficienza e la qualità dei dati; confronta le migliori stime rispetto all'esperienza; informa l'organo di gestione e i supervisori dell'affidabilità e dell'adeguatezza del calcolo delle disposizioni tecniche; esprime un parere sulla politica di sottoscrizione complessiva e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione.

Nelle imprese più piccole, più funzioni di governance possono essere combinate - eccetto la funzione di audit interno, che deve rimanere indipendente in ogni momento (Considerando 32).

Idoneità e correttezza (Art 42)

Tutte le persone che effettivamente dirigono l'impresa o ricoprono altre funzioni chiave devono in ogni momento essere: (a) professionalmente qualificate, competenti ed esperte rispetto al loro ruolo (idonee); e (b) di buona reputazione e integrità (corrette). Questi sono requisiti continui: una persona che cessa di soddisfarli deve essere sostituita. I cambiamenti dei titolari di funzioni chiave devono essere notificati all'autorità prudenziale.

Outsourcing (Art 49)

Le imprese rimangono pienamente responsabili dell'adempimento di tutti i loro obblighi quando affidano in outsourcing. L'outsourcing di funzioni critiche o importanti non deve: compromettere la qualità del sistema di governance; aumentare il rischio operativo; compromettere il monitoraggio prudenziale; compromettere il servizio continuo ai contraenti. I supervisori devono essere notificati prima dell'outsourcing di funzioni critiche o importanti.


Valutazione del rischio e della solvibilità (Art 45)

L'autovalutazione prospettica dell'impresa: non un requisito di capitale, ma uno strumento strategico di governance

Cosa deve coprire l'ORSA

Come parte integrante del sistema di gestione del rischio, ogni impresa deve condurre una valutazione del rischio e della solvibilità che copra tre elementi (Articolo 45(1)):

  • (a) Esigenze complessive di solvibilità rispetto al suo specifico profilo di rischio, ai limiti di tolleranza del rischio approvati e alla strategia aziendale - la valutazione prospettica del capitale che l'impresa necessita dato i suoi rischi specifici.
  • (b) Conformità continua ai requisiti di SCR, MCR e disposizioni tecniche - come l'impresa rimarrà solvibile durante il suo orizzonte di pianificazione.
  • (c) Grado di deviazione del profilo di rischio dell'impresa dai presupposti di SCR - quali presupposti della formula standard o del modello interno non riflettono i rischi effettivi dell'impresa, e perché.

L'ORSA deve essere condotta almeno annualmente e in seguito a qualsiasi cambiamento significativo nel profilo di rischio (Articolo 45(5)). I risultati sono segnalati all'autorità prudenziale come parte della segnalazione prudenziale. In modo critico, l'ORSA non serve a calcolare un requisito di capitale diverso dall'SCR o dall'MCR (Articolo 45(7)). È uno strumento di governance e strategia, non un pavimento di capitale aggiuntivo.


Pilastro 3: Trasparenza e segnalazione

L'SFCR (divulgazione pubblica) e l'RSR (segnalazione prudenziale): rendere il bilancio leggibile

Relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria (Artt 51-56)

Ogni impresa deve pubblicare un SFCR annuale entro due settimane dall'approvazione prudenziale. L'SFCR deve contenere cinque sezioni (Articolo 51):

  • (a) Descrizione dell'attività e della performance.
  • (b) Sistema di governance e valutazione della sua adeguatezza.
  • (c) Esposizione al rischio, concentrazione, mitigazione e sensibilità per categoria di rischio.
  • (d) Basi di valutazione degli attivi, delle disposizioni tecniche e altri passivi con spiegazione delle differenze significative dalle valutazioni di bilancio.
  • (e) Gestione del capitale: struttura e importo dei fondi propri; importi di SCR e MCR; metodo di calcolo SCR; deviazioni significative dai presupposti della formula standard o del modello interno; qualsiasi mancato rispetto dell'MCR o mancato rispetto significativo dell'SCR.

I supervisori possono consentire la non-divulgazione quando le informazioni darebbero ai concorrenti un vantaggio indebito significativo o sono soggette a obblighi di riservatezza (Articolo 53), ma questa esenzione non può applicarsi alle divulgazioni di gestione del capitale (Articolo 53(4)). Il mancato rispetto dell'MCR o il mancato rispetto significativo dell'SCR comporta la divulgazione pubblica aggiuntiva immediata (Articolo 54).

Segnalazione prudenziale regolare (Art 35)

Le imprese devono presentare ai supervisori tutte le informazioni necessarie per la vigilanza: valutazioni del sistema di governance, principi di valutazione e dettagli delle disposizioni tecniche, esposizioni al rischio, sistemi di gestione del rischio e struttura del capitale. La segnalazione avviene a periodi predefiniti, su eventi predefiniti o durante indagini (Articolo 35(1)-(2)).

L'RSR non è divulgato pubblicamente (a differenza dell'SFCR) e può contenere informazioni commercialmente sensibili. Forma la base del processo di revisione prudenziale e abilita il supervisore a determinare se è giustificato un aggiustamento di capitale secondo l'Articolo 37.

L'EIOPA raccoglie dati aggregati dai supervisori nazionali e segnala annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulla convergenza prudenziale e sull'applicazione di Solvibilità II (Articolo 52).


Struttura della direttiva: Titolo per titolo

312 articoli in 6 Titoli: dall'autorizzazione alla liquidazione

Titolo I -- Norme generali sull'esercizio e la pursuit (il Titolo operativo principale)

Capo I (Artt 1-13): Oggetto, campo di applicazione, definizioni. L'articolo 2 definisce il campo di applicazione come tutte le imprese di assicurazione diretta della vita e non-vita e le imprese di riassicurazione stabilite nell'UE. L'articolo 3 esclude i sistemi di sicurezza sociale legalmente stabiliti. L'articolo 4 esclude le piccole imprese con reddito lordo dei premi inferiore a EUR 5 milioni, disposizioni tecniche inferiori a EUR 25 milioni, nessun settore responsabilità civile/credito/fideiussione, e riassicurazione inferiore a EUR 0,5 milioni o 10% dei premi lordi - ma solo se nessuna soglia è stata superata per tre anni consecutivi. L'articolo 13 fornisce 39 definizioni, compresa la partecipazione qualificata (10% o più del capitale o dei diritti di voto).

Capo II (Artt 14-26): Esercizio dell'attività. L'autorizzazione è richiesta prima che possa iniziare qualsiasi attività di assicurazione o riassicurazione (Articolo 14). Una singola autorizzazione dell'UE copre sia la libertà di stabilimento che la libertà di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri (Articolo 15). Le condizioni di autorizzazione includono: limitazione degli oggetti; schema di operazioni che dimostra solidità finanziaria; fondi propri di base idonei almeno uguali al pavimento assoluto dell'MCR; conformità al sistema di governance.

Capo III (Artt 27-39): Autorità prudenziali. Obiettivo primario della vigilanza: protezione dei contraenti e beneficiari (Art 27). Lo Stato membro d'origine sopporta la responsabilità esclusiva della vigilanza finanziaria per l'intera attività (Art 30). I poteri di vigilanza generali includono misure preventive e correttive, ispezioni on-site e richieste di informazioni estese ai fornitori di servizi affidati in outsourcing (Art 34). Il potere di aggiungere capitale (Art 37) è un ultimo ricorso seguente il processo di revisione prudenziale.

Capo IV (Artt 40-74): Condizioni che regolano l'attività. Il pilastro di governance (Artt 41-50), il pilastro di divulgazione pubblica (Artt 51-56), le partecipazioni qualificate (Artt 57-63), il segreto professionale e lo scambio di informazioni (Artt 64-71), e i doveri dei revisori (Art 72). I revisori devono segnalare prontamente il mancato rispetto dell'MCR/SCR e il rifiuto di certificare i conti ai supervisori.

Capi VI-VIII (Artt 75-177): Requisiti quantitativi e attività transfrontaliera. Il nucleo del Pilastro 1 coperto sopra. Capo VII (Artt 136-144) copre la scala di intervento per le imprese in difficoltà. Capo VIII (Artt 145-177) copre la libertà di stabilimento tramite succursali (procedura di sgombero di tre mesi) e la libertà di prestazione di servizi (notificazione di un mese). Le succursali di paesi terzi devono detenere attivi almeno uguali a metà del pavimento assoluto dell'MCR e depositare un quarto come garanzia (Art 162).

Titolo II -- Disposizioni specifiche per l'assicurazione e la riassicurazione (Artt 178-211)

Roma I si applica ai contratti di assicurazione (Art 178). Gli Stati membri non possono richiedere l'approvazione preventiva o la notificazione sistematica delle condizioni delle polizze o delle scale di premi (Artt 181-182), sebbene le imprese di assicurazione vita possono essere richieste di notificare le basi tecniche per la verifica della conformità attuariale. I contraenti di assicurazione vita devono ricevere informazioni precontrattuali su benefici, termini, opzioni e unit-linking; un periodo di ripensamento di 14-30 giorni si applica ai contratti vita individuali (Art 186).

Le disposizioni specifiche non-vita coprono la coassicurazione comunitaria per i grandi rischi (Artt 190-196), l'assistenza turistica come classe 18 (Art 197), l'assicurazione spese legali (Artt 198-205 - gestione indipendente dei sinistri e libera scelta dell'avvocato garantite), e l'assicurazione malattia come alternativa alla sicurezza sociale (Art 206). I veicoli per scopi speciali richiedono l'approvazione preventiva della vigilanza (Art 211).

Titolo IV -- Riorganizzazione e liquidazione (Artt 267-296)

Solo le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono prendere decisioni di riorganizzazione o avviare procedimenti di liquidazione (Artt 269, 273). Entrambe sono automaticamente riconosciute ed effettive in tutta l'UE senza formalità. I reclami assicurativi hanno priorità rispetto ai altri reclami nella liquidazione (Art 275). Le autorità prudenziali di tutti gli altri Stati membri devono essere informate urgentemente delle decisioni di riorganizzazione. Il Titolo si basa sul principio del riconoscimento reciproco stabilito dalla Dir 2001/17/CE, che Solvibilità II rifonde.


Titolo III: Vigilanza di gruppo (Artt 212-266)

Solvibilità di gruppo, il college dei supervisori e il supervisore di gruppo

Campo di applicazione e solvibilità di gruppo

La vigilanza di gruppo secondo il Titolo III si applica in aggiunta alla vigilanza individuale - non la sostituisce (Articolo 213). Le imprese partecipanti in un gruppo di assicurazione o riassicurazione devono garantire che i fondi propri idonei all'interno del gruppo siano sempre almeno uguali allo SCR di gruppo (Articolo 218(1)). Lo SCR di gruppo deve essere calcolato almeno annualmente; il monitoraggio continuo è richiesto.

Due metodi di calcolo sono disponibili:

  • Metodo 1 (default, Artt 230-232): Consolidamento contabile. Lo SCR di gruppo è calcolato sulla base dei conti consolidati. Lo SCR di gruppo consolidato deve essere almeno uguale alla somma dei MCR individuali - non può essere inferiore al pavimento del caso peggiore.
  • Metodo 2 (alternativo, Artt 233-234): Deduzione e aggregazione. Lo SCR di gruppo è la somma degli SCR individuali a quote proporzionali. Utilizzato laddove il Metodo 1 non è appropriato.

Il doppio conteggio dei fondi propri tra le entità di gruppo è vietato (Artt 222-223). Il finanziamento reciproco - la creazione intra-gruppo di fondi propri - è esclusa.

Supervisore di gruppo (Art 247)

Un supervisore è designato dalle autorità prudenziali degli Stati membri interessati. La selezione si basa sulla location dell'impresa madre dell'UE ultima (o, per i gruppi non guidati da un assicuratore, l'entità con il più grande totale del bilancio). Il supervisore di gruppo coordina l'attività di vigilanza, presiede il college e guida le valutazioni della solvibilità di gruppo e le approvazioni del modello interno di gruppo.

College dei supervisori (Art 248)

Un college di supervisori deve essere istituito per ogni gruppo di assicurazione, presieduto dal supervisore di gruppo. L'adesione include supervisori di tutti gli Stati membri dove sono locate le sedi secondarie. I supervisori dei rami significativi possono partecipare con ruoli limitati. Il college facilita la cooperazione, lo scambio di informazioni, la consultazione e la convergenza delle decisioni di vigilanza. I disaccordi tra i membri del college possono essere sottoposti all'EIOPA per la mediazione vincolante.

Equivalenza di paesi terzi (Artt 260-264)

Laddove un gruppo è guidato da un genitore di un paese terzo, le autorità prudenziali verificano se la vigilanza di gruppo del paese terzo è equivalente al Titolo III. La Commissione può valutare formalmente l'equivalenza. Laddove equivalente, i supervisori si affidano al regime di paese terzo. Laddove non equivalente, gli Articoli 218-258 si applicano mutatis mutandis - ossia il quadro di vigilanza di gruppo dell'UE è applicato come se l'autorità prudenziale dell'UE fosse il supervisore di gruppo.

Le decisioni di equivalenza sono state adottate per la Svizzera, le Bermude, il Giappone e diversi altri giurisdizioni, consentendo sostanziale deferenza a quei regimi per i gruppi con sede lì.


Definizioni chiave (Art 13)

L'articolo 13 fornisce 39 definizioni; le più significative dal punto di vista operativo sono riportate di seguito

SCR
Solvency Capital Requirement. Lo standard di capitale principale: il Value-at-Risk dei fondi propri di base a un livello di confidenza del 99,5% su un anno (Art 101(3)). I fondi propri idonei devono coprirlo in ogni momento.
MCR
Minimum Capital Requirement. Il limite assoluto inferiore: una semplice funzione lineare calibrata al 85% VaR su un anno (Art 129). Deve rimanere tra il 25% e il 45% dello SCR. Il superamento del limite comporta il ritiro obbligatorio dell'autorizzazione se non ripristinato entro tre mesi.
ORSA
Own Risk and Solvency Assessment (Art 45). La valutazione prospettica dei propri rischi e della propria situazione di solvibilità eseguita dall'impresa, sulla conformità continua e sulla deviazione del profilo di rischio dalle ipotesi dell'SCR. Non è un requisito patrimoniale; è uno strumento di governance e strategia.
SFCR
Solvency and Financial Condition Report (Art 51-56). L'informativa annuale obbligatoria al pubblico che copre la performance aziendale, la governance, il profilo di rischio, la valutazione e la gestione del capitale, inclusi gli importi dell'SCR e dell'MCR.
Best estimate
Art 77(2). La media ponderata per la probabilità dei futuri flussi di cassa, attualizzata al tasso di interesse privo di rischio. Lordo di riassicurazione; calcolato al netto della riassicurazione solo dopo un adeguamento separato per il rischio di insolvenza della controparte.
Risk margin
Art 77(3). La componente Cost-of-Capital delle riserve tecniche: il costo della detenzione di fondi propri idonei equivalenti all'SCR necessario per supportare gli obblighi nel corso della loro durata. Il tasso CoC è fissato al 6% secondo il Regolamento delegato (UE) 2015/35.
Basic own funds
Art 88. L'eccedenza delle attività sulle passività (entrambe a valori coerenti con i prezzi di mercato secondo l'Art 75) più le passività subordinate. Il punto di partenza per il framework di stratificazione dei fondi propri.
Qualifying holding
Art 13(21). Una partecipazione diretta o indiretta in un'impresa che rappresenta il 10% o più del capitale o dei diritti di voto, o che consente di esercitare un'influenza significativa sulla gestione. L'acquisizione al 20%, 30% e 50% richiede notifica all'autorità di vigilanza.
EIOPA
European Insurance and Occupational Pensions Authority. L'autorità di vigilanza di livello 3 istituita dal Regolamento 1094/2010, che ha sostituito il CEIOPS. Emette standard tecnici normativi e di implementazione vincolanti secondo Solvency II; presiede la mediazione tra i membri del college; relaziona annualmente alle istituzioni dell'UE.
Home Member State
Art 13(8). Lo Stato membro in cui ha sede legale l'impresa. Lo Stato membro di origine ha la responsabilità esclusiva della vigilanza finanziaria su tutto l'esercizio dell'impresa, comprese le succursali e i servizi transfrontalieri (Art 30).
Prudent person principle
Art 132. Lo standard di investimento: le attività i cui rischi non possono essere adeguatamente identificati, misurati, monitorati, gestiti, controllati e rendicontati non possono essere detenute. Le attività che coprono le riserve tecniche devono corrispondere alla natura e alla durata delle passività.
Omnibus II
Direttiva 2014/51/UE. Il principale emendamento post-2009: ha esteso il termine di trasposizione al 31 marzo 2015; ha fissato la data di applicazione al 1° gennaio 2016; ha introdotto misure a lungo termine per le garanzie (aggiustamento di corrispondenza, aggiustamento della volatilità, misure transitorie per i tassi privi di rischio e le riserve tecniche).

Disposizioni chiave a colpo d'occhio

I riferimenti agli articoli più critici dal punto di vista operativo

Argomento Articoli Contenuto principale
Calibrazione dell'SCR Art 101(3) Value-at-Risk al 99,5% su un anno. Rovina non più di una volta ogni 200 anni.
Calibrazione dell'MCR Art 129(1)(c) Value-at-Risk all'85% su un anno. Funzione lineare semplice.
Corridoio MCR Art 129(3) L'MCR deve essere almeno il 25% e al massimo il 45% dell'SCR.
Riserve tecniche Art 77 Best estimate più risk margin; coerenti con i prezzi di mercato; lordi di riassicurazione.
Soglia Tier 1 (SCR) Art 98(1)(a) I fondi propri Tier 1 idonei devono superare un terzo dei fondi propri idonei totali che coprono l'SCR.
Limite Tier 3 (SCR) Art 98(1)(b) I fondi propri Tier 3 devono ammontare a meno di un terzo dei fondi propri idonei totali che coprono l'SCR.
Soglia Tier 1 (MCR) Art 98(2) I fondi propri di base Tier 1 idonei devono superare la metà dell'MCR.
Aggiustamento simmetrico del patrimonio netto Art 106(3) La deviazione dall'onere standard del patrimonio netto è limitata a più o meno 10 punti percentuali.
Limite OpRisk Art 107(3) L'onere di capitale per il rischio operativo non deve superare il 30% dell'SCR di base per i rami non vita.
Periodo di recupero dell'SCR Art 138(3)-(4) Sei mesi per ripristinare, estensibile a nove mesi in condizioni di mercato eccezionali.
Periodo di ripristino dell'MCR Art 139(2) Tre mesi. L'insuccesso comporta il ritiro obbligatorio dell'autorizzazione (Art 144).
Esclusione piccole imprese Art 4 Proventi lordi da premi al di sotto di EUR 5 milioni e riserve tecniche al di sotto di EUR 25 milioni (entrambe le condizioni devono sussistere; superate per tre anni consecutivi = si applica dal quarto anno).
ORSA Art 45 Prospettico; copre le esigenze di solvibilità, la conformità continua e la deviazione del profilo di rischio. Non è un requisito di capitale. Minimo annuale.
Autorità di vigilanza del gruppo Art 247 Un'autorità di vigilanza designata per il gruppo; presiede il college delle autorità di vigilanza.
Solvibilità del gruppo -- Metodo 1 Art 230-232 Consolidamento contabile; SCR del gruppo consolidato almeno pari alla somma degli MCR individuali.
Principio della persona prudente Art 132-133 Tutte le attività; nessuna allocazione obbligatoria; nessuna approvazione preventiva richiesta; derivati solo per ridurre il rischio o per una gestione efficiente del portafoglio.
Vigilanza da parte dello Stato membro di origine Art 30 Responsabilità esclusiva della vigilanza finanziaria su tutto l'esercizio, compreso quello transfrontaliero.
Abrogazione dei predecessori Art 310 13 direttive predecessori abrogate a decorrere dal 1° novembre 2012.

Timeline legislativa

Dal mosaico Solvency I al framework basato sul rischio applicato a partire dal 1° gennaio 2016

1973-2005
Era Solvency I: direttive di armonizzazione minima nazionale disciplinano i requisiti prudenziali assicurativi dell'UE. I requisiti di capitale utilizzano fattori fissi applicati ai premi e alle riserve sinistri, senza collegamento diretto al profilo di rischio effettivo. Il mosaico include Dir 73/239 (First Non-Life), Dir 2002/83 (Life Assurance), Dir 2005/68 (Reinsurance) e altri nove.
2001-2009
Il progetto Solvency II si sviluppa secondo il processo Lamfalussy a quattro livelli. Il CEIOPS conduce studi di impatto quantitativo (QIS1 a QIS5) per calibrare il framework, coinvolgendo centinaia di imprese in tutti gli Stati membri.
25 novembre 2009
Direttiva 2009/138/CE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Pubblicata in GU L 335, 17.12.2009, pag. 1. Termine di trasposizione originario: 31 ottobre 2012.
16 aprile 2014
Direttiva 2014/51/UE (Omnibus II) modifica Solvency II. Termine di trasposizione prorogato al 31 marzo 2015; data di applicazione fissata al 1° gennaio 2016; pacchetto di garanzie a lungo termine introdotto (aggiustamento di corrispondenza, aggiustamento della volatilità, misure transitorie); EIOPA formalmente incorporato come autorità di vigilanza di livello 3 che emette standard tecnici vincolanti.
31 marzo 2015
Termine di trasposizione dell'UE. Tutti e 27 gli Stati membri hanno notificato le misure di trasposizione alla Commissione. Vedere la mappa interattiva nella sezione Trasposizione qui di seguito.
1° gennaio 2016
Solvency II entra in piena applicazione. I requisiti completi di SCR, MCR, SFCR, ORSA e vigilanza del gruppo hanno effetto. Le direttive predecessori erano state formalmente abrogate a decorrere dal 1° novembre 2012 (Art 310), con disposizioni transitorie a colmare il divario.
2021-2022
Revisione Solvency II 2020: la Commissione pubblica la proposta legislativa COM(2021)581 in seguito al parere tecnico dell'EIOPA. Aree di focus: misure di garanzie a lungo termine, proporzionalità, strumenti macroprudenziali e semplificazione della relazione.
2025
Direttiva (UE) 2025/2 (Direttiva di revisione Solvency II) pubblicata, che modifica il framework 2009. I cambiamenti principali includono misure rivedute di garanzie a lungo termine, miglioramenti della proporzionalità, strumenti macroprudenziali e disposizioni sui rischi di sostenibilità.

Trasposizione

Come gli Stati membri l'hanno trasposta

Una direttiva non è direttamente applicabile: ogni Stato membro deve inserirla nella propria normativa nazionale entro un termine di trasposizione. Per Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) il termine di trasposizione dell'UE era 2015-03-31. La mappa mostra, per ogni Stato membro, il principale provvedimento nazionale che ha notificato alla Commissione e la relativa data. 27 su 27 Stati membri hanno notificato misure analizzate qui; l'elenco completo e autorevole di tutte le misure di trasposizione nazionale per ogni Stato membro è su EUR-Lex (Misure di trasposizione nazionale).

Fai clic su un marcatore di uno Stato membro per la legge nazionale trasposta e la relativa data di pubblicazione. Fonte: EUR-Lex National Implementing Measures, recuperato maggio 2026. Dove un marcatore dice "Notificato via EUR-Lex", consultare il collegamento EUR-Lex sopra per le misure di quel Paese.


Glossario

Termini tecnici del framework Solvency II spiegati

VaR (Value-at-Risk)
Value-at-Risk. La perdita massima che non sarà superata con una determinata probabilità (livello di confidenza) in un periodo di tempo definito. Secondo Solvency II, l'SCR è fissato al VaR 99,5% su un anno: la perdita di fondi propri che si verifica con una probabilità di massimo lo 0,5% nei prossimi 12 mesi.
Riserve tecniche
Il valore coerente con i prezzi di mercato delle passività assicurative: best estimate più risk margin (Art 77). La passività principale del bilancio secondo Solvency II. Deve riflettere il valore di trasferimento attuale degli obblighi, non i calcoli dei premi storici.
Cost-of-Capital (CoC)
Il tasso utilizzato per calcolare il margine di rischio nelle riserve tecniche. Rappresenta il rendimento aggiuntivo rispetto al tasso privo di rischio che un acquirente richiederebbe per detenere i fondi propri a livello di SCR necessari per gestire il portafoglio. Fissato al 6% secondo il Regolamento delegato della Commissione 2015/35, articolo 39.
SCR di base (BSCR)
L'aggregato dei cinque moduli di rischio della formula standard - sottoscrizione assicurativa vita, sottoscrizione assicurativa non-vita, sottoscrizione assicurativa sanitaria, rischio di mercato e rischio di insolvenza della controparte - utilizzando una matrice di correlazione. L'onere del rischio operativo e l'aggiustamento della capacità di assorbimento delle perdite vengono aggiunti all'BSCR per ottenere l'SCR complessivo (Art 103).
Aggiustamento di corrispondenza
Una misura LTG di Omnibus II: consente agli assicuratori sulla vita con portafogli abbinati di attività a reddito fisso e passività prevedibili di aggiustare il tasso privo di rischio verso l'alto della parte dello spread creditizio sulle attività che riflette il premio di liquidità della propria impresa. Richiede l'approvazione delle autorità di vigilanza e condizioni rigorose di abbinamento attivo-passivo.
Aggiustamento della volatilità
Una seconda misura LTG di Omnibus II: un aggiustamento specifico per paese o valuta alla struttura dei tassi privi di rischio, derivato dallo spread delle attività che supportano le riserve tecniche nel mercato pertinente, per attenuare la volatilità artificiale dai movimenti di spread a breve termine.
Riassicuratore captive
Un'impresa di riassicurazione posseduta da un'impresa non finanziaria (la società madre), il cui scopo è fornire copertura di riassicurazione esclusivamente per i rischi del gruppo o della società madre. Soggetta a un limite assoluto minimo di MCR più basso di EUR 1.000.000 (Art 129(1)(d)).
Impresa composita
Un'impresa autorizzata a svolgere sia assicurazioni vita che non-vita (Art 73). Le composite sono in gran parte vietate secondo Solvency II; le disposizioni transitorie si applicano solo alle imprese attive a date di adesione specifiche. Ove consentito, entrambe le attività devono essere gestite separatamente e finanziate separatamente a livello di MCR (Art 74).
College delle autorità di vigilanza
Una struttura permanente di coordinamento istituita per ogni gruppo assicurativo (Art 248), presieduta dall'autorità di vigilanza del gruppo. Facilita la cooperazione di vigilanza, le valutazioni congiunte e la convergenza delle decisioni di vigilanza. L'EIOPA partecipa come osservatore e può mediare dispute vincolanti tra i membri.
Veicolo per scopi speciali (SPV)
Un'entità che assume rischi da imprese assicurative tramite riassicurazione o altri meccanismi e finanzia completamente la sua esposizione attraverso l'emissione di debiti, lettere di credito o altri finanziamenti. Deve ricevere l'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza (Art 211). La cartolarizzazione del rischio assicurativo (titoli collegati a rischi assicurativi / obbligazioni catastrofali) utilizza SPV secondo Solvency II.
Fondi in eccesso
Utili accumulati non resi disponibili per la distribuzione (Art 91 e 96). Trattati come fondi propri Tier 1 ove soddisfano i criteri di permanenza e subordinazione. Comuni negli assicuratori mutualistici e nei fondi assicurativi sulla vita con partecipazione ai profitti dove i contraenti detengono una quota di interesse beneficiario nelle riserve accumulate.
Capacità di assorbimento delle perdite (LAC)
L'aggiustamento secondo Art 108 mediante il quale l'SCR può essere ridotto per riflettere il potenziale dei benefici discrezionali futuri (ad es. riduzioni della partecipazione ai profitti) e delle passività fiscali differite di assorbire le perdite sotto stress, riducendo i fondi propri necessari per coprire l'onere netto dell'SCR.

Fonti ufficiali

Documentazione principale per la Direttiva 2009/138/CE



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