Ritardi di pagamento: analisi approfondita
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
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Bloccato in Consiglio

Regolamento sui ritardi di pagamento: 30 giorni per pagare,
senza eccezioni

La proposta della Commissione europea di sostituire la direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile. Termini di pagamento più rigorosi, sanzioni automatiche e autorità preposte all’applicazione indipendenti per tutelare le PMI.

COM(2023)533 12 settembre 2023 2023/0323(COD) Commissione IMCO
30 giorni
Termine massimo di pagamento
Bloccato
Stato in Consiglio
33-10-2
Voto in commissione IMCO
405
Emendamenti depositati

Il problema: i ritardi di pagamento uccidono le PMI

Perché la Commissione ha proposto di sostituire la direttiva del 2011 con un regolamento

Il problema centrale

Migliaia di piccole e medie imprese falliscono ogni anno in attesa che le loro fatture vengano pagate. I ritardi di pagamento sono la principale causa di problemi di liquidità per le PMI, e la direttiva del 2011 non ha risolto il problema perché gli Stati membri l’hanno attuata in modo incoerente e l’applicazione è rimasta debole.

Direttiva 2011/7/UE
Quadro normativo attuale
Autorità pubbliche: 30 giorni (eccezionalmente 60). Imprese: 60 giorni salvo accordo diverso. Risarcimento minimo di 40 EUR. Interessi legali pari all’8% oltre il tasso di riferimento della BCE. Ma l’applicazione rimane incoerente.
Perché un Regolamento?
Applicabilità diretta
Un regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale. Questo elimina l’attuazione disomogenea che ha indebolito la direttiva del 2011 e crea condizioni uniformi nel Mercato unico.

Proposta della Commissione

COM(2023)533, pubblicata il 12 settembre 2023. Parte del pacchetto di aiuti alle PMI.

Articolo 1
Ambito d’applicazione
Si applica alle transazioni commerciali B2B e B2G (consegna di beni o prestazione di servizi a titolo oneroso). Escluse le transazioni B2C, il risarcimento dei danni e i debiti soggetti a procedure concorsuali.
Articolo 3
Termine di pagamento
Massimo 30 giorni di calendario dalla ricezione della fattura per tutte le transazioni commerciali. Nessuna libertà contrattuale di estendere il termine oltre i 30 giorni. Questa è la disposizione più controversa.
Articolo 5
Interessi di mora
Gli interessi maturano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Il creditore deve fornire tutte le informazioni necessarie nella fattura. Gli interessi decorrono fino al pagamento integrale del capitale.
Articolo 6
Tasso d’interesse
Armonizzato a livello UE. Nuova disposizione che sostituisce gli approcci nazionali frammentati previsti dalla direttiva del 2011.
Articolo 8
Risarcimento per le spese di recupero
Importo forfettario per transazione: 50 EUR (fatture fino a 1.500 EUR), 100 EUR (da 1.501 a 15.000 EUR), 150 EUR (oltre 15.000 EUR). Dovuto senza necessità di sollecito.
Articolo 9
Clausole contrattuali abusive
Nulle e prive di effetti: qualsiasi clausola contrattuale che escluda gli interessi o il risarcimento, prolunghi il pagamento oltre i 30 giorni o sia gravemente iniqua per il creditore. Sostituisce l’articolo 7 della direttiva del 2011.
Articolo 12
Procedure accelerate
I creditori devono ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni di calendario dalla presentazione del ricorso, per i crediti non contestati indipendentemente dall’importo.
Articolo 13
Autorità preposte all’applicazione
Ogni Stato membro deve designare autorità preposte all’applicazione per garantire il rispetto della normativa. Possono adottare misure per assicurare il rispetto dei termini di pagamento.

Approccio del relatore

Roza Thun und Hohenstein (Renew, Polonia) ha depositato la relazione preliminare IMCO (PE756.002) il 14 novembre 2023

La filosofia del relatore

Il relatore ha ampiamente sostenuto la proposta della Commissione, introducendo tuttavia modifiche chiave per bilanciare la tutela delle PMI con la flessibilità contrattuale. I principali contributi: introduzione di flessibilità nei pagamenti fino a 60 giorni per il B2B in caso di accordo reciproco; obbligo di indipendenza delle autorità preposte all’applicazione rispetto agli organismi di appalto pubblico; esenzione per il settore della distribuzione al dettaglio per i beni a lenta rotazione e stagionali; istituzione di un quadro di rendicontazione pubblica sulle pratiche di pagamento delle amministrazioni aggiudicatrici.

Flessibilità nei pagamenti

Pur mantenendo il termine di 30 giorni come impostazione predefinita, il relatore ha proposto di consentire termini di pagamento B2B fino a 60 giorni quando espressamente concordati tra le parti. Questa è stata la divergenza più significativa rispetto al testo della Commissione, che non ammetteva alcuna flessibilità.

Applicazione indipendente

Il relatore ha insistito affinché le autorità preposte all’applicazione siano indipendenti dalle altre autorità pubbliche, comprese quelle coinvolte nelle procedure di appalto pubblico. Ciò è volto a prevenire conflitti di interesse quando le autorità pubbliche sono esse stesse responsabili di ritardi nei pagamenti.

Esenzione per il settore della distribuzione al dettaglio

Proposti termini di pagamento estesi fino a 120 giorni per il settore della distribuzione al dettaglio che tratta beni a lenta rotazione o stagionali. Ciò tiene conto delle specifiche dinamiche di liquidità delle filiere della grande distribuzione.

Trasparenza e rendicontazione

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pubblicare annualmente i propri dati sulle pratiche di pagamento, classificando i pagamenti per intervalli (1-30, 31-60, 61-90, oltre 90 giorni) e comunicando il tempo medio di pagamento. Le relazioni devono essere trasmesse alle autorità preposte all’applicazione e rese pubblicamente accessibili.

Emendamenti dei deputati in IMCO

405 emendamenti depositati (PE757.130: emendamenti 26-223; PE757.363: emendamenti 224-405)

La battaglia degli emendamenti

I membri dell’IMCO hanno depositato 405 emendamenti alla relazione preliminare del relatore, rispecchiando profonde divisioni sull’equilibrio tra la tutela delle PMI e la libertà contrattuale. Il terreno di scontro principale è stato il periodo massimo di pagamento: la Commissione voleva un limite rigido di 30 giorni senza eccezioni, il relatore proponeva una flessibilità B2B fino a 60 giorni, mentre diversi eurodeputati spingevano per una flessibilità ancora maggiore o per deroghe settoriali specifiche.

Termini di pagamento (area principale di contestazione)

Numerosi emendamenti hanno cercato di modificare il quadro dei termini di pagamento. Alcuni eurodeputati hanno sostenuto il rigido limite di 30 giorni proposto dalla Commissione, ritenendo che qualsiasi flessibilità sarebbe stata sfruttata dalle grandi imprese a scapito delle PMI. Altri hanno spinto per esenzioni più ampie, inclusi termini di 90 giorni per settori specifici come le costruzioni e l’agricoltura.

Rinuncia al risarcimento

L’emendamento 51 ha eliminato la formulazione “senza necessità di sollecito” per il risarcimento forfettario. Il testo adottato prevede che il risarcimento sia dovuto automaticamente, ma non richiede al debitore di pagarlo senza essere sollecitato. Sono state aggiunte restrizioni alla rinuncia ai diritti quando il debitore è un’autorità pubblica o un’impresa di grandi dimensioni.

Indipendenza dell’applicazione (emendamento 65)

Le autorità preposte all’applicazione devono essere indipendenti dalle altre autorità pubbliche, comprese quelle coinvolte nelle procedure di appalto pubblico. Ciò è stato inserito esplicitamente per prevenire conflitti di interesse, poiché le autorità pubbliche sono spesso esse stesse responsabili di ritardi nei pagamenti.

Proporzionalità (emendamento 66)

Le autorità preposte all’applicazione adottano misure “proporzionate” (termine aggiunto) per garantire il rispetto dei termini di pagamento. Ciò è volto a evitare un’applicazione eccessivamente aggressiva che potrebbe compromettere i rapporti commerciali.

Trasparenza (emendamento 67)

Le autorità preposte all’applicazione devono rendere pubblicamente disponibili informazioni aggregate sul numero di reclami presentati contro imprese e autorità pubbliche per violazioni dell’articolo 3 (termini di pagamento).

Periodo di grazia per le microimprese

Le microimprese (meno di 10 dipendenti) beneficiano, in qualità di debitori, di un periodo di grazia aggiuntivo di 12 mesi, in considerazione della loro particolare vulnerabilità rispetto a cambiamenti normativi improvvisi nelle pratiche di pagamento.

Testo adottato dal PE

T9-0299/2024, adottato il 23 aprile 2024. Voto in IMCO: 33 favorevoli, 10 contrari, 2 astenuti.

Su cosa si è accordato il Parlamento

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 23 aprile 2024, incorporando le principali modifiche del relatore e numerosi emendamenti della commissione. Il testo mantiene il termine di 30 giorni come impostazione predefinita, aggiungendo però una flessibilità significativa per i rapporti B2B, disposizioni settoriali specifiche e garanzie di applicazione più solide. È stato adottato con un’ampia maggioranza (33-10-2 in commissione), sebbene l’opposizione rifletta le preoccupazioni del settore riguardo alla libertà contrattuale.

Termini di pagamento (testo adottato)
30 giorni per default, 60 giorni B2B, 120 giorni distribuzione
Termine massimo predefinito: 30 giorni di calendario. Flessibilità B2B: fino a 60 giorni quando concordato per iscritto tra le parti. Settore della distribuzione al dettaglio: fino a 120 giorni per beni a lenta rotazione o stagionali.
Applicazione (testo adottato)
Autorità indipendenti con rendicontazione pubblica
Autorità preposte all’applicazione indipendenti in ogni Stato membro. Reclami anonimi ammessi. Rendicontazione pubblica dei dati sui reclami. Termine per l’ottenimento del titolo esecutivo ridotto da 90 a 60 giorni di calendario. [Em.65, 66, 67, 80]
Strumenti digitali (testo adottato)
Articolo 17: applicazione digitale
Gli Stati membri devono utilizzare strumenti digitali per un’applicazione efficace. Strumenti di gestione delle fatture e del credito, incluso il factoring, e formazione in materia di alfabetizzazione finanziaria devono essere disponibili e accessibili alle PMI. [Em.80]
Ambito d’applicazione (testo adottato)
Assicurazioni incluse, microimprese tutelate
Pagamenti relativi a contratti assicurativi inclusi (inversione dell’esclusione della Commissione). Le microimprese beneficiano, in qualità di debitori, di un periodo di grazia aggiuntivo di 12 mesi. I contratti di consignazione sono ammessi nell’ambito della libertà contrattuale.

Confronto a tre colonne

Proposta della Commissione vs. testo adottato dal PE vs. direttiva 2011/7/UE vigente

Disposizione Direttiva 2011/7/UE (vigente) COM(2023)533 (Commissione) T9-0299/2024 (PE adottato)
Tipo di strumento Direttiva (richiede recepimento) Regolamento (efficacia diretta) Regolamento (efficacia diretta)
Termine di pagamento B2B 60 giorni (salvo accordo diverso) 30 giorni (senza flessibilità) 30 giorni per default, 60 se concordato
Termine di pagamento G2B 30 giorni (eccezionalmente 60) 30 giorni 30 giorni
Esenzione distribuzione Nessuna Nessuna Fino a 120 giorni (beni stagionali)
Risarcimento forfettario Minimo 40 EUR 50/100/150 EUR (scaglionato) 50/100/150 EUR (scaglionato)
Attivazione del risarcimento Manuale (il creditore deve richiedere) Automatica (senza necessità di sollecito) Automatica (disposizione sul sollecito attenuata)
Applicazione Nessun organo dedicato richiesto Autorità nazionali obbligatorie Autorità indipendenti obbligatorie
Titolo esecutivo accelerato Non specificato 90 giorni di calendario 60 giorni di calendario
Rendicontazione pubblica Nessuna Limitata Le amministrazioni aggiudicatrici devono rendicontare annualmente
Tutela delle microimprese Nessuna Nessuna Periodo di grazia di 12 mesi in qualità di debitori
Pagamenti assicurativi Non chiaro Esclusi Inclusi
Strumenti digitali Non menzionati Non menzionati Articolo 17: applicazione digitale e formazione

Posizioni degli stakeholder

Settore industriale, associazioni di PMI e ordini professionali hanno assunto posizioni nette

Contrari BusinessEurope, Eurochambres, EuroCommerce

In una dichiarazione congiunta (marzo 2025), queste tre grandi federazioni imprenditoriali hanno chiesto alla Commissione di ritirare integralmente la proposta. Le loro preoccupazioni:

  • I termini di pagamento rigidi limitano la libertà contrattuale nei rapporti commerciali B2B
  • Gli emendamenti del PE, pur aggiungendo flessibilità, creano un quadro complesso con categorie ed esenzioni che disorientano le imprese
  • Rischio di riduzione del numero di fornitori, con possibili effetti negativi sulle PMI soggette a requisiti più rigidi
  • Potrebbe richiedere 2.000 miliardi di EUR di finanziamenti aggiuntivi e aumentare gli oneri per interessi delle imprese di 100 miliardi di EUR
  • Potrebbe incentivare il commercio con partner extra-UE non soggetti al Regolamento
  • Anche la maggioranza degli Stati membri si oppone (si veda il loro non-paper del 7 giugno 2024)
Preoccupati ICISA (International Credit Insurance and Surety Association)

ICISA riferisce che, sebbene sia stato espresso un sostegno limitato a una regolamentazione più rigorosa, molti organismi che rappresentano le imprese hanno chiesto maggiore flessibilità e un ripensamento della proposta. La versione del Parlamento ha attenuato alcune proposte, ma ha “in definitiva mantenuto l’indebolimento della libertà contrattuale”. Gli Stati membri hanno espresso preoccupazione per l’interazione con i regimi nazionali esistenti.

Analitici AccountancyEurope

Nel loro factsheet, AccountancyEurope offre un’analisi equilibrata. Si prevede che il Regolamento abbia un impatto significativo sulle PMI: miglioramento della liquidità, riduzione degli oneri amministrativi legati al recupero dei crediti e parità di condizioni. Tuttavia, rilevano che le PMI in qualità di debitori devono anche assicurarsi di poter pagare entro 30 giorni, con rilevanti implicazioni di bilancio.

Consultivi CESE e Comitato delle regioni

Il Comitato economico e sociale europeo (CES3705/2023, 17 gennaio 2024) e il Comitato delle regioni (CDR4941/2023, 31 gennaio 2024) hanno entrambi espresso pareri sulla proposta. Questi organi consultivi hanno generalmente sostenuto l’obiettivo di combattere i ritardi di pagamento, sollevando al contempo preoccupazioni riguardo alle sfide di attuazione per le autorità pubbliche di minori dimensioni.

Blocco in Consiglio

La maggioranza degli Stati membri si oppone alla proposta

Perché il Consiglio ha bloccato la proposta

Dopo che il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura nell’aprile 2024, la proposta è passata al Consiglio. Tuttavia, la maggioranza degli Stati membri ha espresso la propria opposizione attraverso un non-paper datato 7 giugno 2024. Le loro preoccupazioni principali coincidono con quelle del settore industriale:

  • Perdita della libertà contrattuale nei rapporti B2B
  • Interazione con i regimi nazionali esistenti, con i quali molti Stati membri si dichiarano soddisfatti
  • Mancanza di flessibilità anche nella versione emendata dal PE
  • Preoccupazioni di proporzionalità riguardo alla sostituzione di una direttiva con un regolamento

Non è stato pubblicato alcun orientamento generale né testo di compromesso della Presidenza. Il dossier è di fatto bloccato, e BusinessEurope, Eurochambres e EuroCommerce hanno chiesto alla Commissione di ritirare integralmente la proposta.

Iter legislativo

12 settembre 2023
La Commissione pubblica COM(2023)533 nell’ambito del pacchetto di aiuti alle PMI
2 ottobre 2023
Annuncio del rinvio in commissione (IMCO come commissione competente per il merito)
14 novembre 2023
La relatrice Roza Thun und Hohenstein deposita la relazione preliminare IMCO (PE756.002)
15-18 dicembre 2023
405 emendamenti depositati dai deputati (PE757.130, PE757.363)
17 gennaio 2024
Parere del CESE (CES3705/2023)
31 gennaio 2024
Parere del Comitato delle regioni (CDR4941/2023)
20 marzo 2024
Voto in commissione IMCO: 33 favorevoli, 10 contrari, 2 astenuti. Relazione A9-0156/2024 depositata.
23 aprile 2024
Il PE in sessione plenaria adotta la posizione in prima lettura (T9-0299/2024)
7 giugno 2024
La maggioranza degli Stati membri si oppone alla proposta (non-paper del Consiglio)
8 agosto 2024
Risposta della Commissione agli emendamenti del PE (SP(2024)394)
3 ottobre 2024
Nuovo relatore: Ivars Ijabs (Renew, Lettonia) subentra a Thun und Hohenstein dopo le elezioni europee
2025
BLOCCATO in Consiglio. Nessun orientamento generale. Il settore industriale chiede il ritiro della proposta.

Attori principali

RuoloNomeGruppo / Istituzione
Relatore attualeIvars IjabsRenew, Lettonia (IMCO)
Relatore precedenteRoza Thun und HohensteinRenew, Polonia (IMCO)
Relatore ombra (PPE)Regina DohertyPPE, Irlanda
Relatore ombra (S&D)Tsvetelina PenkovaS&D, Bulgaria
Relatore ombra (PfE)Jorge Martin FriasPfE, Spagna
Relatore ombra (ECR)Reinis PoznjaksECR, Lettonia
Relatore ombra (Verdi)Reinier van LanschotVerdi/ALE, Paesi Bassi
Commissario originarioThierry BretonDG GROW
DG competenteDG GROWMercato interno, industria, imprenditorialità e PMI

Fonti ufficiali

Tutti i documenti citati in questa analisi